Contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale per la gestione di una intera azienda (Artt. 2549 ss. c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Con la presente scrittura privata il sig. . . . nato a . . . il . . . domiciliato in . . . via . . . n . . . . codice fiscale . . . è titolare dell'azienda omonima esercente . . . sita in . . . via . . . ritenendo necessario amplificare l'attività dell'azienda e non avendo i mezzi finanziari necessari ha invitato il sig. . . . nato a . . . il . . . domiciliato in . . . via . . . n . . . codice fiscale . . . a finanziare nella misura che verrà appresso indicata la suddetta azienda.

Tutto ciò premesso

@Art. 1 - Costituzione

Tra il sig. . . . ed il sig. . . ., viene costituita una "associazione in partecipazione" come prevista dall'art. 2549 c.c.

@Art. 2 - Gestione

L'associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione completa nulla escluso del l'attività commerciale indicata in premessa.

@Art. 3 - Apporto associato

L'associato apporterà nell'azienda in contanti (con assegni circolari) ed alla firma del presente contratto la somma di euro . . .

@Art. 4 - Tutela del proprio capitale

L'associato a tutela del proprio capitale, avrà diritto ad accedere nei locali dell'azienda, controllarne il buon andamento, ispezionare i libri e documenti contabili e quant'altro si renda necessario allo scopo cui si prefigge senza però intralciare il normale svolgimento aziendale; all'uopo l'associato può anche delegare persona di sua fiducia.

@Art. 5 - Utili conseguiti e perdite subite

Sulla scorta degli accordi patrimoniali intrattenuti tra le parti contraenti viene di comune accordo stabilito che gli utili conseguiti e le perdite subite saranno divisi o reintegrate nella seguente misura:

- associante (sig. . . . . . . ) 70%;

- associato (sig. . . . . . . ..) 30%

in base alla situazione economica che alla fine di ciascun anno sarà compilata di comune accordo tra le parti. In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto torneranno applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto perdite e profitti.

Gli utili conseguiti e le perdite subite saranno divisi o reintegrate nella seguente misura:

- associante (sig. . . .) 70%;

- associato (sig. . . . ) 30%.

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In base alla situazione economica che alla fine di ciascun anno sarà compilata di comune accordo tra le parti.

In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto torneranno applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio. Mensilmente l'associato potrà richiedere degli acconti...

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