PROVVEDIMENTO 16 aprile 2008 - Determinazione delle modalita'' dirette a garantire ai comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunita'' montane e le unioni di comuni, l''accessibilita'' e l''interoperabilita'' applicativa per la gestione della banca dati catastale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare, l'art. 66 che prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettivita' (SPC);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto l'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto un processo di revisione puntuale del classamento per singole unita' immobiliari, oggetto di interventi edilizi, tramite richiesta di adempimento dei comuni ai titolari di diritti reali ed eventuale intervento surrogatorio dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto l'art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Disposizioni di semplificazione in materia edilizia», che, tra l'altro, ha introdotto un flusso di interscambio informativo tra agenzia del territorio e comuni finalizzato alla verifica degli atti di aggiornamento prodotti dai soggetti obbligati;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223...

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