DECRETO 17 dicembre 2003 - Modalita' di assegnazione della capacita' di import elettrico per l'anno 2004

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel quale si prevede che, fatta salva la capacita' impegnata per i contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il compito di definire con propri provvedimenti le quote di capacita' riservate per le assegnazioni prioritarie sopracitate; Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui i contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 e ad essi non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto, nonche' le successive modifiche all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999 apportate con l'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290; Tenuto conto dei principi della direttiva europea 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, da recepire entro il 1 luglio 2004, in materia di criteri di gestione e assegnazione della capacita' di interconnessione, e di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, efficace a partire dal 1 luglio 2004, secondo cui le autorita' nazionali di regolamentazione garantiscono, tra l'altro, il rispetto delle norme del regolamento medesimo in materia di gestione della congestione sull'interconnessione tra Stati membri, instaurando adeguate forme di cooperazione con la Commissione europea; Tenuto conto che

sulla base delle modalita' di assegnazione delle capacita' di trasporto per gli anni 2002 e 2003, disposte rispettivamente con le deliberazioni n. 301/01 e n. 190/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, risultano gia' assegnate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA, per contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico, una quota della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari a 600 MW, per il triennio 2002-2004, nonche' un'ulteriore quota di capacita' pari a 600 MW, per il biennio 2003 -2004; le citate modalita' di assegnazione hanno recepito, tra l'altro, la richiesta del Gestore della rete, avanzata con nota del 29 novembre 2001, di poter disporre, a livello nazionale e per un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema, secondo modalita' adeguate a minimizzare gli oneri del sistema; Tenuto conto, inoltre, che

con nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al Gestore della rete dalla medesima Repubblica; con nota ministeriale del 29 novembre 2001 (prot. n. 3766), si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW; Vista la lettera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 16 luglio 2003 con la quale sono avanzate considerazioni sulle linee attuative, per l'anno 2004, delle disposizioni in materia introdotte dalla citata legge n. 273/2002 nonche' dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; Vista la lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA del 25 settembre 2003, con cui detta societa'

ha comunicato a questo Ministero ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas il valore della capacita' massima di importazione relativa alla frontiera settentrionale, definito pari a 6.500 MW, riservando ad una successiva...

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