LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273 - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

Coming into Force29 Dicembre 2002
Published date14 Dicembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/12/14/002G0302/CONSOLIDATED/20191120
Enactment Date12 Dicembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.293 del 14-12-2002 - Suppl. Ordinario n. 230
Capo I INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese)

  1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".

Art 2.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese) 1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    "Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.";

  2. e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili".

    1. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982, come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attivita' produttive puo' utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti gia' concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    2. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.

    3. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e' incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.

    4. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attivita' produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.

    5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.

Art 2.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese) 1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    "Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.";

  2. e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili".

    1. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982, come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attivita' produttive puo' utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti gia' concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    2. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 8

    4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 8

    5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. AGGIORNAMENTO (8)

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

Art 3.

(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata)

  1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28 febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.

  2. Il Ministro delle attivita' produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorita' nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento...

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