DECRETO 15 febbraio 2008 - Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l''amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Considerata la necessita' di rivedere la disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 9 febbraio 2006, n. 197, registrato alla Corte dei Conti il 9 marzo 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

Il presente decreto disciplina le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, citato nelle premesse.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 3.

Segreteria generale

Nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attivita' dell'Amministrazione, il Segretario generale ed i Vice Segretari generali si avvalgono di una Unita' di coordinamento, nonche' delle seguenti Unita':

  1. l'Unita' di analisi e programmazione, che e' incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera;

  2. l'Unita' di crisi, che e' chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, con particolare riguardo agli interessi italiani, nonche' a tutelare in situazioni di emergenza la sicurezza dei connazionali all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;

  3. l'Unita' per il sistema Paese e le autonomie territoriali, che li coadiuva nei rapporti con le realta' produttive italiane e cura i rapporti con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attivita' con l'estero;

  4. l'Unita' per il contenzioso diplomatico e dei trattati, la quale svolge opera di consulenza sulle questioni di carattere giuridico-internazionale che ad essa vengano sottoposte dagli Uffici dell'Amministrazione, cura la trattazione delle controversie internazionali in cui sia questione di diritto internazionale, la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali conclusi dall'Italia, la loro raccolta e sistematico aggiornamento nonche', ove necessario in raccordo con l'Ufficio Legislativo, l'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali. L'Unita' coadiuva inoltre l'Agente del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, nonche' con la Direzione generale per l'integrazione europea per le cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

  5. l'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, la quale cura, garantendo l'accessibilita' e il raccordo con l'Archivio centrale dello Stato, la ricerca e l'elaborazione del materiale storico per la trattazione di questioni di politica estera, provvede alla custodia degli originali degli atti internazionali in possesso del Ministero ed alla raccolta sistematica dei fondi archivistici provenienti dagli uffici centrali e da quelli all'estero, nonche' al funzionamento della biblioteca.

    Nell'ambito della Segreteria generale operano anche i seguenti uffici:

    Organo centrale di sicurezza-segreteria speciale: gestione dei flussi documentali classificati e qualificati; emanazione di direttive relative alla sicurezza documentale; abilitazioni di sicurezza;

    Statistica, istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

    Art. 4.

    Cerimoniale diplomatico della Repubblica

    Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica e' articolato in quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate:

    Ufficio I (Affari generali del Corpo diplomatico; accreditamento Capi Missione; privilegi ed esenzioni diplomatico-consolari): affari generali e norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo diplomatico; lettere credenziali e accreditamento dei Capi di Missioni diplomatiche italiane all'estero e straniere in Italia; ambascerie straordinarie; privilegi ed esenzioni per il Corpo diplomatico accreditato in Italia, presso la Santa Sede, i funzionari delle OO.II. e per il Corpo consolare;

    Ufficio II (Affari generali del Corpo consolare e delle OO.II.; notifiche e immunita' diplomatico-consolari; contenzioso; onorificenze): notifiche del personale diplomatico e consolare straniero in Italia; rapporti con il Corpo consolare ed exequatur; rapporti con le Organizzazioni internazionali con sede in Italia; carte d'identita' diplomatiche, consolari e delle OO.II.; immunita' diplomatiche, consolari e delle OO.II.; contenzioso con rappresentanze estere; onorificenze;

    Ufficio III (Visite all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; visite in Italia dei loro omologhi; visite in Italia di personalita' e delegazioni straniere): organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalita' e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

    Ufficio IV (Eventi multilaterali; vertici governativi; traduzione ed interpretariato): organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale in Italia ed all'estero; organizzazione dei vertici governativi bilaterali in Italia e all'estero; servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero; coordinamento servizi di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato, ufficiali e di lavoro in Italia e all'estero, nonche' in occasione di eventi internazionali multilaterali in Italia ed all'estero.

    Art. 5.

    Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

    L'Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, che svolge le funzioni indicate all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, non e' articolato in uffici.

    Art. 6.

    Direzione generale per i Paesi dell'Europa

    La Direzione generale per i Paesi dell'Europa e' articolata in sei uffici, con le funzioni e per le aree di seguito indicate:

    Ufficio I (Paesi dell'Europa centro-settentrionale): Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera;

    Ufficio II (Paesi dell'Europa meridionale e Mediterraneo): Andorra, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Sovrano Militare Ordine di Malta, Spagna, Turchia;

    Ufficio III (Paesi della penisola balcanica): Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia;

    Ufficio IV (Paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale): Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan;

    Ufficio V (Paesi dell'Europa centrale): Bulgaria, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria;

    Ufficio VI (Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo (BERS), Commissione Economica per l'Europa (UN-ECE), Iniziativa Centro Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-ionica (IAI), Consiglio d'Europa, Comitato Interministeriale di coordinamento per le zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico, seguiti degli Accordi di Osimo, Consiglio di Cooperazione del Mar Baltico (CBSS), Consiglio Euro-Artico di Barens (BEAC), Consiglio di Cooperazione Economica del Mar Nero (BSEC), Comunita' degli Stati Indipendenti (CSI), Gruppo di Visegrad, Patto di Stabilita' per il Sud Est Europeo-Consiglio di Cooperazione Regionale (RCC), Processo di cooperazione per il Sud Est Europeo (SEECP), Quadrilaterale, Southern European Cooperative Initiative (SECI). Strumenti finanziari per il sostegno alla transizione ed alla stabilizzazione democratica (Europa orientale/Sud orientale/altri Paesi di competenza).

    Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

    Art. 7.

    Direzione generale per i Paesi delle Americhe

    La Direzione generale per i Paesi delle Americhe e' articolata in quattro uffici, con le funzioni e per le aree di seguito indicate:

    Ufficio I (America settentrionale): Canada, Stati Uniti; NAFTA (Area di Libero Scambio Nordamericana);

    Ufficio II (America centrale e Caraibi): Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costarica, Cuba, Dominica, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala...

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