LEGGE 30 dicembre 2002, n.295 - Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico"; b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico"; c) all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento e' attribuito secondo le modalita' previste dal comma 3".

  2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1 gennaio 2002.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1

    - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo dell'art. 32

    "Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.

    Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.

    78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 1 aprile 1981, n.

    121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito

    1. generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B; b) generale di divisione: dirigente generale; c) generale di brigata: dirigente superiore; d) colonnello: primo dirigente; e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto; f) capitano: commissario capo; g) tenente commissario.

  4. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in...

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