DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1983, n. 89 - Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

Coming into Force17 Aprile 1983
Published date02 Aprile 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/04/02/083U0089/CONSOLIDATED/20180320
Enactment Date10 Febbraio 1983
Official Gazette PublicationGU n.91 del 02-04-1983
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta l'opportunita' di procedere al coordinamento del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, recante modifiche ed integrazioni al precedente decreto;

Considerato che tale coordinamento viene effettuato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni contenute nel decreto 20 gennaio 1973, n. 116, cosi' come modificate ed integrate dal decreto 4 dicembre 1981, n. 761, e che quindi restano invariati il valore e l'efficacia dei provvedimenti stessi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico

E' approvato il testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, allegato al presente decreto e vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1983 PERTINI FANFANI - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1983

Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 26

R 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761

TESTO UNIFICATO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GENNAIO 1973, N. 116 E 4 DICEMBRE 1981, N. 761, CONCERNENTI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO SCOLASTICO IN PROVINCIA DI BOLZANO.

TESTO UNIFICATO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GENNAIO 1973, N. 116 E 4 DICEMBRE 1981, N. 761, CONCERNENTI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE IN

MATERIA DI ORDINAMENTO SCOLASTICO IN PROVINCIA DI BOLZANO.

Art 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia diretta mente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui al successivo art. 12.

Art 1

2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996. 3. La provincia ha potesta' di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica, nonche' per una piu' efficace organizzazione della scuola. ]]>

Art 2

Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono, inoltre, esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente e' trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

Art 3

Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale.

I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

Art 4

All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria.

Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato.

Art 4

1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di Istruzione secondaria nonche' di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la Salvaguardia dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.

Art 5

La vigilanza sugli istituti dotati di autonomia amministrativa, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, e' esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art 5. - ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434
Art 6

Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e' obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca;

nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.

L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello statuto.

L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola.

Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

L'accertamento di cui al precedente comma e' richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art 6

Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e' obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca;

nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.

L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o...

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