DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 116 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

Coming into Force03 Maggio 1973
Enactment Date20 Gennaio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/04/18/073U0116/CONSOLIDATED/19811224
Published date18 Aprile 1973
Official Gazette PublicationGU n.101 del 18-04-1973 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), nonche' in materia di scuola popolare, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e' non di ruolo, delle scuole d'istruzione elementare e secondaria, nonche' di scuola popolare, della provincia di Bolzano.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), ..., esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e' non di ruolo, di cui al successivo art. 12.

Art 2.

Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono, inoltre, esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente e' trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economico acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

Art 3.

Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale.

I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

Art 4.

All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonche' di scuole popolari, provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria.

Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato.

Art 4.

All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonche' dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio, provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria.

Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato.

Art 5.

La vigilanza sugli istituti dotati di autonomia amministrativa, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, e' esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art 6.

Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e' obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.

L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'articolo 19 dello statuto.

L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola.

Art 6.

Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e' obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.

L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'articolo 19 dello statuto.

L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola.

((Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

L'accertamento di cui al precedente comma e' richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417)).

Art 7.

Nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento e' impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca.

Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del Consiglio scolastico, e, in ordine alle eventuali conseguenti variazioni degli organici del personale docente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina e' usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle localita' ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari e' insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie il collegio dei docenti adotta le determinazioni necessarie per l'uso della lingua ladina quale strumento di insegnamento.

Art 7.

Nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento e' impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca.

Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del Consiglio scolastico, e, in ordine alle eventuali conseguenti variazioni degli organici del personale docente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina e' usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle localita' ladine, per avviare gradualmente...

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