DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1981, n. 761 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

Coming into Force08 Gennaio 1982
Enactment Date04 Dicembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/12/24/081U0761/ORIGINAL
Published date24 Dicembre 1981
Official Gazette PublicationGU n.353 del 24-12-1981
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro; Decreta:

Art 1.

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, sono soppresse le parole "nonche' in materia di scuola popolare";

al secondo comma, le parole "delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonche' di scuola popolare, della provincia di Bolzano" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "di cui al successivo art. 12".

Art 2.

All'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le parole "nonche' di scuole popolari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "nonche' dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio".

Art 3.

All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi:

"Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

L'accertamento di cui al precedente comma e' richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".

Art 4.

All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, l'ultimo periodo del terzo comma e' soppresso e sostituito dal seguente:

"Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalita' relative all'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina".

Art 5.

All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi:

"La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.

La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma e' da intendere nel senso che puo' riguardare anche gli orari d'insegnamento".

Art 6.

All'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, le parole "delle scuole popolari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma";

al secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo "Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, della scuola secondaria e' ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente, in lingua italiana o in lingua tedesca"; l'ultimo comma e' soppresso e sostituito dai seguenti commi:

"Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'.

L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle localita' ladine e' richiesta la conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle localita' ladine".

Art 7.

All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti commi:

"L'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma e' di 18 ore settimanali, che costituiscono posto d'insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli.

Nei casi nei quali non sia possibile costituire un posto d'insegnamento ai sensi del precedente comma, alla copertura delle ore residue si provvede, ove necessario, mediante la nomina di personale docente non di ruolo";

il quarto comma e' soppresso;

i commi sesto, settimo ed ottavo sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere a) e c) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attivita', oppure in un istituto delle localita' ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura italiana e della relativa didattica, in conformita' dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento italiana.

Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere b) e d) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio di un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attivita'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT