DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 434 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano

Coming into Force07 Settembre 1996
Enactment Date24 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/23/096G0452/CONSOLIDATED/20091230
Published date23 Agosto 1996
Official Gazette PublicationGU n.197 del 23-08-1996 - Suppl. Ordinario n. 140
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dai seguenti:

    " 2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996.

  2. La provincia ha potesta' di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica, nonche' per una piu' efficace organizzazione della scuola.".

    AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 33 suppl. ord. n. 4. - Il comma secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "2. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".

Art 2.
  1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonche' di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la salvaguardia dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.".

Art 3.

1. I commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:

" 4. Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

5. L'accertamento di cui al comma 4, e' richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo.

6-bis. Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce titolo di preferenza.".

Art 4.
  1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:

" 2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale.".

Art 5.
  1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 9. - 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale e' integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1, con propria legge.

  3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici piu' idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarieta' dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.

  4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.".

Art 6.
  1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

  2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

  3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

  4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i...

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