DECRETO 15 novembre 2011 - Approvazione dello Statuto dell''Unione italiana tiro a segno (UITS). (11A16059)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 250 e 251 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 219, cosi' come riassettato dagli articoli da 59 a 64 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI» ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il verbale dell'Assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), svoltasi a Roma il 3 luglio 2010, nel corso della quale e' stato deliberato il nuovo Statuto dell'ente;

Vista la deliberazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) n. 147 del 6 giugno 2011, relativa all'approvazione, ai fini sportivi, del citato nuovo Statuto dell'UITS;

Decreta:

E' approvato lo Statuto dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), composto da 78 articoli, allegato al presente decreto.

Roma, 15 novembre 2011

Il Ministro della difesa

La Russa

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Parte di provvedimento in formato grafico

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

STATUTO

Titolo I
Capo I

Principi generali Art. 1 - Natura dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Art. 2 - Fini dell'U.I.T.S. Art. 3 - Attuazione dei fini. Art. 4 - Efficacia dello Statuto e delle deliberazioni dell'U.I.T.S. Art. 5 - Sede e durata.

Titolo II
Capo I

Organizzazione

Sezione I Organizzazione dell'U.I.T.S.

Art. 6 - Assetto organizzativo dell'U.I.T.S. Art. 7 - Organi centrali. Art. 8 - Organi periferici. Art. 9 - Organi di Giustizia.

Sez. II

Organi centrali

Art. 10 - Assemblea Nazionale. Art. 11 - Composizione dell'Assemblea Nazionale. Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale. Art. 13 - Costituzione dell'Assemblea Nazionale e validita' delle deliberazioni. Art. 14 - Diritto di voto in assemblea. Art. 15 - Elettorato attivo. Art. 16 - Elettorato passivo. Art. 17 - Presidente Nazionale. Art. 18 - Consiglio Direttivo dell'UITS. Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo dell'UITS. Art. 20 - Consiglio di Presidenza. Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti dell'UITS.

Sez. III

Organi periferici

Art. 22 - Comitato regionale. Art. 23 - Assemblea Regionale. Art. 24 - Presidente del Comitato Regionale. Art. 25 - Consiglio Regionale. Art. 26 - Delegati regionali. Art. 27 - Comitati provinciali. Art. 28 - Delegati provinciali. Art. 29 - Norma di chiusura.

Sez. IV

Organi di giustizia

Art. 30 - Giustizia sportiva. Art. 31 - Procuratore federale. Art. 32 - Giudice Unico sportivo. Art. 33 - Commissione di Disciplina. Art. 34 - Commissione di Disciplina d'Appello. Art. 35 - Disposizioni generali sui giudici sportivi.

Capo II

Altri organismi dell'organizzazione

Art. 36 - Consulta dei Presidenti Regionali. Art. 37 - Segreteria generale. Art. 38 - Segretario Generale.

Capo III

Disposizioni comuni ai vari organi

Art. 39 - Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'U.I.T.S. Art. 40 - Incompatibilita'. Art. 41 - Gratuita' delle cariche.

Titolo III
Capo I

Attivita' istituzionale e rapporti con le Sezioni T.S.N.

Art. 42 - Sezioni T.S.N. Art. 43 - Costituzione delle Sezioni T.S.N. Art. 44 - Poligoni di tiro delle Sezioni T.S.N. Art. 45 - Statuto delle Sezioni T.S.N. Art. 46 - Iscritti alle Sezioni T.S.N. Art. 47 - Entrate delle Sezioni T.S.N.

Titolo IV
Capo I

Attivita' sportiva

Art. 48 - Attivita' e discipline sportive.

Capo II

Affiliazione

Art. 49 - Affiliazione all'U.I.T.S. delle Sezioni T.S.N. e dei Gruppi Sportivi. Art. 50 - Diritti ed obblighi degli affiliati. Art. 51 - Cessazione della affiliazione all'U.I.T.S.

Capo III

Tesseramento

Art. 52 - Tesseramento e vincolo sportivo. Art. 53 - Categorie di tesserati. Art. 54 - Presidente onorario e soci onorari dell'UITS. Art. 55 - Diritti ed obblighi dei tesserati. Art. 56 - Cessazione del tesseramento.

Capo IV

Gruppi sportivi

Art. 57 - Gruppi sportivi. Art. 58 - Gruppi sportivi militari.

Titolo V
Capo I

Giustizia sportiva

Art. 59 - Vincolo di Giustizia. Art. 60 - Clausola Compromissoria. Art. 61 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Art. 62 - Norme comuni allo svolgimento dei giudizi sportivi federali. Art. 63 - Provvedimenti cautelari. Art. 64 - Esecutorieta' delle decisioni di primo grado. Art. 65 - Provvedimenti di clemenza. Art. 66 - Disposizioni speciali in materia di Doping e di Etica Sportiva.

Capo II

Infrazioni disciplinari e sanzioni

Art. 67 - Infrazioni disciplinari. Art. 68 - Sanzioni disciplinari.

Titolo VI
Capo I

Patrimonio e gestione finanziaria dell'UITS

Art. 69 - Patrimonio. Art. 70 - Entrate dell'UITS. Art. 71 - Amministrazione e contabilita'. Art. 72 - Esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci.

Capo II

Norme transitorie e finali

Art. 73 - Medaglie e diplomi di benemerenza. Art. 74 - Regolamenti. Art. 75 - Modifiche allo Statuto. Art. 76 - Segni distintivi dell'U.I.T.S. e delle Sezioni T.S.N. Art. 77 - Entrata in vigore e abrogazione del precedente Statuto. Art. 78 - Norma transitoria.

Titolo I
Capo I

Principi generali

Art. 1

(Natura dell'Unione italiana tiro a segno)

  1. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito "UITS" o "Unione", e' ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 e dell'articolo 59 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, emanato con del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito "regolamento".

  2. L'UITS e' altresi' federazione sportiva nazionale di tiro a segno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni. Essa e' riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito "CONI", sotto la cui vigilanza e' posta.

  3. L'UITS informa la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza e imparzialita', ed e' dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria nei limiti delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano e svolge la propria attivita' senza scopo di lucro. L'attivita' sportiva e' svolta in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico, di seguito "CIO", e del CONI, del quale accetta incondizionatamente le norme sportive antidoping.

  4. L'UITS aderisce, in quanto esclusiva organizzatrice dello sport del tiro a segno in Italia, all'International shooting sport federation, di seguito "ISSF", ai cui indirizzi conforma la propria attivita'. Ne accetta e applica i regolamenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano e con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

    Art. 2

    (Fini dell'UITS)

  5. L'UITS persegue i propri fini anche per il tramite delle Sezioni di tiro a segno nazionale, di seguito Sezioni TSN, di cui all'articolo 42. Essa:

    a) promuove l'istruzione, la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno con arma a fuoco o con arma o strumento ad aria compressa, provvedendo a propagandare lo sport del tiro a segno e a disciplinare e regolamentare lo svolgimento dello stesso e delle attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi;

    b) cura la preparazione degli atleti tiratori per l'attivita' sportiva nazionale e internazionale e olimpica, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;

    c) vigila e coordina le attivita' istituzionali delle Sezioni TSN, in particolare per quel che attiene ai rapporti con i Ministeri vigilanti e gli altri enti pubblici, presso i quali rappresenta i loro interessi;

    d) promuove l'adozione di regolamenti e di prassi uniformi presso tutte le Sezioni TSN per l'addestramento al tiro di coloro per i quali la legge prevede l'iscrizione obbligatoria e degli iscritti volontari, per la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonche' per il rilascio delle relative certificazioni per gli usi di legge su specifica modulistica, anche elettronica, predisposta dall'Unione stessa;

    e) vigila sull'attivita' sportiva delle Sezioni TSN, anche ai fini della loro affiliazione al CONI, tramite la stessa UITS, dei Gruppi sportivi propri affiliati e dei rispettivi iscritti;

    f) regola l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi a fuoco di prima categoria con specifiche direttive tecniche e, d'intesa con il Ministero della difesa, l'uso degli impianti per le armi a fuoco di categoria superiore alla prima.

    Art. 3

    (Attuazione dei fini)

  6. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 2, l'UITS, tra l'altro:

    a) promuove ogni...

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