DECRETO 15 novembre 2011 - Approvazione dello Statuto dell''Unione italiana tiro a segno (UITS). (11A16059)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 250 e 251 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 219, cosi' come riassettato dagli articoli da 59 a 64 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI» ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il verbale dell'Assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), svoltasi a Roma il 3 luglio 2010, nel corso della quale e' stato deliberato il nuovo Statuto dell'ente;
Vista la deliberazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) n. 147 del 6 giugno 2011, relativa all'approvazione, ai fini sportivi, del citato nuovo Statuto dell'UITS;
Decreta:
E' approvato lo Statuto dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), composto da 78 articoli, allegato al presente decreto.
Roma, 15 novembre 2011
Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Parte di provvedimento in formato grafico
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
STATUTO
Principi generali Art. 1 - Natura dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Art. 2 - Fini dell'U.I.T.S. Art. 3 - Attuazione dei fini. Art. 4 - Efficacia dello Statuto e delle deliberazioni dell'U.I.T.S. Art. 5 - Sede e durata.
Organizzazione
Sezione I Organizzazione dell'U.I.T.S.
Art. 6 - Assetto organizzativo dell'U.I.T.S. Art. 7 - Organi centrali. Art. 8 - Organi periferici. Art. 9 - Organi di Giustizia.
Sez. II
Organi centrali
Art. 10 - Assemblea Nazionale. Art. 11 - Composizione dell'Assemblea Nazionale. Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale. Art. 13 - Costituzione dell'Assemblea Nazionale e validita' delle deliberazioni. Art. 14 - Diritto di voto in assemblea. Art. 15 - Elettorato attivo. Art. 16 - Elettorato passivo. Art. 17 - Presidente Nazionale. Art. 18 - Consiglio Direttivo dell'UITS. Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo dell'UITS. Art. 20 - Consiglio di Presidenza. Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti dell'UITS.
Sez. III
Organi periferici
Art. 22 - Comitato regionale. Art. 23 - Assemblea Regionale. Art. 24 - Presidente del Comitato Regionale. Art. 25 - Consiglio Regionale. Art. 26 - Delegati regionali. Art. 27 - Comitati provinciali. Art. 28 - Delegati provinciali. Art. 29 - Norma di chiusura.
Sez. IV
Organi di giustizia
Art. 30 - Giustizia sportiva. Art. 31 - Procuratore federale. Art. 32 - Giudice Unico sportivo. Art. 33 - Commissione di Disciplina. Art. 34 - Commissione di Disciplina d'Appello. Art. 35 - Disposizioni generali sui giudici sportivi.
Altri organismi dell'organizzazione
Art. 36 - Consulta dei Presidenti Regionali. Art. 37 - Segreteria generale. Art. 38 - Segretario Generale.
Disposizioni comuni ai vari organi
Art. 39 - Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'U.I.T.S. Art. 40 - Incompatibilita'. Art. 41 - Gratuita' delle cariche.
Attivita' istituzionale e rapporti con le Sezioni T.S.N.
Art. 42 - Sezioni T.S.N. Art. 43 - Costituzione delle Sezioni T.S.N. Art. 44 - Poligoni di tiro delle Sezioni T.S.N. Art. 45 - Statuto delle Sezioni T.S.N. Art. 46 - Iscritti alle Sezioni T.S.N. Art. 47 - Entrate delle Sezioni T.S.N.
Attivita' sportiva
Art. 48 - Attivita' e discipline sportive.
Affiliazione
Art. 49 - Affiliazione all'U.I.T.S. delle Sezioni T.S.N. e dei Gruppi Sportivi. Art. 50 - Diritti ed obblighi degli affiliati. Art. 51 - Cessazione della affiliazione all'U.I.T.S.
Tesseramento
Art. 52 - Tesseramento e vincolo sportivo. Art. 53 - Categorie di tesserati. Art. 54 - Presidente onorario e soci onorari dell'UITS. Art. 55 - Diritti ed obblighi dei tesserati. Art. 56 - Cessazione del tesseramento.
Gruppi sportivi
Art. 57 - Gruppi sportivi. Art. 58 - Gruppi sportivi militari.
Giustizia sportiva
Art. 59 - Vincolo di Giustizia. Art. 60 - Clausola Compromissoria. Art. 61 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Art. 62 - Norme comuni allo svolgimento dei giudizi sportivi federali. Art. 63 - Provvedimenti cautelari. Art. 64 - Esecutorieta' delle decisioni di primo grado. Art. 65 - Provvedimenti di clemenza. Art. 66 - Disposizioni speciali in materia di Doping e di Etica Sportiva.
Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 67 - Infrazioni disciplinari. Art. 68 - Sanzioni disciplinari.
Patrimonio e gestione finanziaria dell'UITS
Art. 69 - Patrimonio. Art. 70 - Entrate dell'UITS. Art. 71 - Amministrazione e contabilita'. Art. 72 - Esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci.
Norme transitorie e finali
Art. 73 - Medaglie e diplomi di benemerenza. Art. 74 - Regolamenti. Art. 75 - Modifiche allo Statuto. Art. 76 - Segni distintivi dell'U.I.T.S. e delle Sezioni T.S.N. Art. 77 - Entrata in vigore e abrogazione del precedente Statuto. Art. 78 - Norma transitoria.
Principi generali
Art. 1
(Natura dell'Unione italiana tiro a segno)
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L'Unione italiana tiro a segno, di seguito "UITS" o "Unione", e' ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 e dell'articolo 59 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, emanato con del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito "regolamento".
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L'UITS e' altresi' federazione sportiva nazionale di tiro a segno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni. Essa e' riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito "CONI", sotto la cui vigilanza e' posta.
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L'UITS informa la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza e imparzialita', ed e' dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria nei limiti delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano e svolge la propria attivita' senza scopo di lucro. L'attivita' sportiva e' svolta in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico, di seguito "CIO", e del CONI, del quale accetta incondizionatamente le norme sportive antidoping.
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L'UITS aderisce, in quanto esclusiva organizzatrice dello sport del tiro a segno in Italia, all'International shooting sport federation, di seguito "ISSF", ai cui indirizzi conforma la propria attivita'. Ne accetta e applica i regolamenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano e con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
Art. 2
(Fini dell'UITS)
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L'UITS persegue i propri fini anche per il tramite delle Sezioni di tiro a segno nazionale, di seguito Sezioni TSN, di cui all'articolo 42. Essa:
a) promuove l'istruzione, la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno con arma a fuoco o con arma o strumento ad aria compressa, provvedendo a propagandare lo sport del tiro a segno e a disciplinare e regolamentare lo svolgimento dello stesso e delle attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi;
b) cura la preparazione degli atleti tiratori per l'attivita' sportiva nazionale e internazionale e olimpica, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;
c) vigila e coordina le attivita' istituzionali delle Sezioni TSN, in particolare per quel che attiene ai rapporti con i Ministeri vigilanti e gli altri enti pubblici, presso i quali rappresenta i loro interessi;
d) promuove l'adozione di regolamenti e di prassi uniformi presso tutte le Sezioni TSN per l'addestramento al tiro di coloro per i quali la legge prevede l'iscrizione obbligatoria e degli iscritti volontari, per la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonche' per il rilascio delle relative certificazioni per gli usi di legge su specifica modulistica, anche elettronica, predisposta dall'Unione stessa;
e) vigila sull'attivita' sportiva delle Sezioni TSN, anche ai fini della loro affiliazione al CONI, tramite la stessa UITS, dei Gruppi sportivi propri affiliati e dei rispettivi iscritti;
f) regola l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi a fuoco di prima categoria con specifiche direttive tecniche e, d'intesa con il Ministero della difesa, l'uso degli impianti per le armi a fuoco di categoria superiore alla prima.
Art. 3
(Attuazione dei fini)
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Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 2, l'UITS, tra l'altro:
a) promuove ogni...
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