DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989, n. 250 - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici, nonche' abrogazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, concernente la medesima materia

Coming into Force28 Luglio 1989
Published date13 Luglio 1989
Enactment Date05 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/07/13/089G0320/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.162 del 13-07-1989
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A

il seguente regolamento: Art. 1.

  1. E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici, vistato dal Ministro proponente.

  2. Il regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, e' abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 aprile 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DONAT CATTIN, Ministro della

sanita'

GAVA, Ministro dell'interno FERRI, Ministro dei lavori pubblici

MANNINO, Ministro dell'agricoltura

e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

RUFFOLO, Ministro per l'ambiente

RUBERTI, Ministro per il

coordinamento delle iniziative per

la ricerca scientifica e

tecnologica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1989

Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 3

Regolamento di esecuzione concernete la biodegradabilita' dei detergenti sintetici

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 26 APRILE 193, N. 136, CONCERNENTE LA BIODEGRADABILITA' DEI DETERGENTI SINTETICI

CAPO I GENERALITA'
Art 1. - Campo di applicazione
  1. Le norme del presente regolamento si applicano ai prodotti definiti dall'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, di seguito denominata "legge".

Art 2

Terminologia

  1. I termini di detergente sintetico, detersivo e preparato per lavare sono tra loro sinonimi.

  2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. tensioattivi: composti organici che, per la particolare struttura molecolare, hanno la proprieta' di abbassare la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li contengono. Essi sono classificati, in base alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, nelle quattro categorie previste dalla legge;

  2. tensioattivi sintetici: composti organici di sintesi, non presenti in natura, destinati ad esplicare azione detergente nelle formulazioni dei detersivi;

  3. elementi secondari: sono sostanze complementari e si possono distinguere in coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi, ed altri elementi accessori utilizzati insieme ai tensioattivi nella formulazione dei detersivi; in particolare:

    1) per coadiuvanti si intendono i costituenti complementari di un detersivo -- generalmente inorganici - che, per quanto riguarda l'azione specifica del lavaggio, migliorano le prestazioni del formulato;

    2) per rinforzanti si intendono i costituenti complementari di un detersivo - generalmente organici - che integrano o completano alcune caratteristiche dei costituenti principali del formulato;

    3) per cariche si intendono i prodotti inorganici ed organici - generalmente inerti - usati per ottenere il tipo desiderato di presentazione e/o concentrazione di un detersivo;

    4) per additivi si intendono i costituenti complementari di un preparato per lavare che conferiscono al formulato proprieta' diverse da quelle dell'azione specifica di lavaggio;

  4. biodegradazione o degradazione biologica: demolizione delle sostanze organiche effettuata per azione dei microrganismi, in composti inorganici semplici, generalmente innocui alla vita animale e vegetale;

  5. biodegradabilita': attitudine che devono avere i tensioattivi a subire la degradazione biologica;

  6. percentuale di biodegradabilita': percentuale di tensioattivi sintetici di ciascuna categoria che subisce la degradazione biologica, determinata secondo i metodi fissati a norma dell'art. 4 della legge;

  7. detersivi sfusi: detersivi in confezioni non originali e non preconfezionati;

  8. detersivi trasportati alla rinfusa: detersivi confezionati e trasportati non in contenitori individuali ma in unita' di carico costituita dallo stesso mezzo di trasporto.

CAPO II PRODUZIONE - DETENZIONE - IMMISSIONE IN COMMERCIO - IMPORTAZIONE - USO
Art 3

Biodegradabilita' - Tossicita' - Contenuto di composti

di fosforo - Sostituenti dei composti di fosforo

  1. Sono soggetti...

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