LEGGE 3 marzo 1971, n. 125 - Biodegradabilita' dei detergenti sintetici

Coming into Force03 Ottobre 1971
End of Effective Date17 Maggio 1983
Enactment Date03 Marzo 1971
Published date03 Aprile 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/04/03/071U0125/CONSOLIDATED/19830503
Official Gazette PublicationGU n.83 del 03-04-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detergenti sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i detergenti sintetici come tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80 per cento.

L'osservanza del disposto del comma precedente non dovra' avere come effetto l'uso di detergenti che, nelle condizioni normali d'impiego, possano arrecare danno alla salute dell'uomo o degli animali.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 136

Art 2.

E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato, detergenti sintetici che non rispondano ai requisiti indicati nell'articolo 1.

E' vietato inoltre l'uso degli stessi prodotti da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici.

I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 136

Art 3.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli stabilimenti ed esercizi pubblici ove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le sostanze previste dalla presente legge, nonche' i poteri della autorita' sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 136

Art 4.

I detergenti sintetici confezionati debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili della denominazione del prodotto, nonche' l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, della sede della impresa produttrice, dello stabilimento di produzione e dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio, della percentuale di biodegradabilita' del prodotto, delle condizioni di impiego...

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