LEGGE 26 aprile 1983, n. 136 - Biodegradabilita' dei detergenti sintetici

Coming into Force18 Maggio 1983
Published date03 Maggio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/03/083U0136/CONSOLIDATED/19920215
Enactment Date26 Aprile 1983
Official Gazette PublicationGU n.119 del 03-05-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.

Art 2.

E' vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilita' media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti.

E' in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e piu' in generale all'equilibrio dell'ambiente.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

Art 2.

1. E' vietata la produzione, la detenzione, la immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilita' media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per le categorie cationici e anfolitici, e allo 80 per cento per le categorie non ionici e anionici calcolati secondo i metodi riconosciuti dalle Comunita' europee..

E' in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e piu' in generale all'equilibrio dell'ambiente.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

Art 3.

Al fine di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione, anche in relazione a modalita' e tempi per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo nei detersivi, nonche' per valutare i risultati dell'applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, e' nominata, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, una commissione tecnico-scientifica, presieduta dal direttore generale dell'igiene pubblica del Ministero della sanita' e cosi' composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del...

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