LEGGE 5 marzo 1982, n. 62 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Coming into Force06 Marzo 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/03/05/082U0062/CONSOLIDATED/20080625
Published date05 Marzo 1982
Enactment Date05 Marzo 1982
Official Gazette PublicationGU n.63 del 05-03-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilita', le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, gia' prorogati al 31 dicembre 1981, purche' i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti gia' da esse approvati. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' riaperto e prorogato al 31 dicembre 1982".

L'articolo 2 e' sostituito dai seguenti:

"Art. 2. - In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni, sentiti i comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni territorialmente competenti.

Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei comuni, le regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonche' dei proventi derivanti dalla...

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