Art
1.
Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilita', le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purche' i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto gia' da esse approvato.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'art. 2 della legge medesima. La proroga e' concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione e il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1979, numero 650.
I soggetti di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1 settembre 1981 non si siano adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
La riscossione delle somme di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La ingiunzione di cui all'art. 2 del medesimo testo unico deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma e' richiesta.
Il termine fissato dall'art. 1, primo comma, della legge 24
dicembre 1979, n. 650, e' riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982. Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma e' riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.
Art
1.
Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilita', le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, gia' prorogati al 31 dicembre 1981, purche' i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti gia' da esse approvati. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' riaperto e prorogato al 31 dicembre 1982.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'art. 2 della legge medesima. La proroga e' concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione e il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1979, numero 650.
I soggetti di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1 settembre 1981 non si siano adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
La riscossione delle somme di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La ingiunzione di cui all'art. 2 del medesimo testo unico deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma e' richiesta.
Il termine fissato dall'art. 1, primo comma, della legge 24
dicembre 1979, n. 650, e' riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982. Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma e' riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.
Art
1.
IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Art
2.
In attuazione della lettera e) del primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare le zone...