DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1974, n. 238 - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici

Coming into Force10 Luglio 1974
End of Effective Date27 Luglio 1989
Published date25 Giugno 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/06/25/074U0238/CONSOLIDATED/19890713
Enactment Date12 Gennaio 1974
Official Gazette PublicationGU n.165 del 25-06-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1974 LEONE RUMOR - GUI - TAVIANI - LAURICELLA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei Conti, addi' 18 giugno 1974

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 21. - CARUSO

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1989, N.250

CAPO I GENERALITA'
Art 1. - Campo di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano ai detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi.

Art 1. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1989, N. 250
Art 2. - Terminologia

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Agenti tensioattivi: composti organici che, per la particolare struttura molecolare, hanno la proprieta' di abbassare la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li contengono.

Essi sono classificati, in base alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, nelle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfolitici.

Biodegradabilita': attitudine, che devono avere i detergenti sintetici, a subire la degradazione biologica.

Biodegradazione o degradazione biologica: demolizione della molecola dei detergenti sintetici, effettuata per azione di microrganismi, in prodotti piu' semplici.

Detergenti sintetici o detergenti: agenti tensioattivi di sintesi e non presenti in natura destinati ad essere impiegati per esplicare azione detergente anche solo complementare.

Detersivi o prodotti destinati al lavaggio e pulizia: prodotti costituiti da detergenti sintetici, di una o piu' categorie, come tali od associati a costituenti sussidiari o complementari.

Percentuale di biodegradabilita': quantita' percentuale di detergenti sintetici di ciascuna categoria, biodegradata secondo il metodo fissato a norma del presente regolamento.

Art 2. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1989, N. 250
CAPO II DETERGENTI SINTETICI E DETERSIVI
Art 3. - Biodegradabilita'

Sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 1, primo comma, della legge, i detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi, le miscele di detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi.

Il Ministro per la sanita', con propri decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fissa i metodi per la determinazione della percentuale di biodegradabilita' delle varie categorie di detergenti sintetici e provvede ai loro successivi aggiornamenti.

Art 3. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1989, N. 250
Art 4. - Tossicita'

I detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi devono assicurare, ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti, i valori di concentrazione stabiliti con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Il Ministro per la sanita', nelle stesse forme, fissa il metodo per il saggio di tossicita' e provvede ai successivi aggiornamenti dello stesso e dei valori di concentrazione.

Art 4. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1989, N. 250
Art 5. - Indicazioni sulle confezioni dei detergenti sintetici e detersivi

Le confezioni dei detergenti sintetici e dei detersivi devono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

  1. le categorie dei detergenti sintetici contenuti nelle confezioni;

  2. la percentuale di biodegradabilita' dei detergenti sintetici, per categoria, determinata secondo i metodi di cui al precedente art.

    3;

  3. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa produttrice;

  4. la sede dello stabilimento di produzione;

  5. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio;

  6. le modalita' e le condizioni di impiego;

  7. il peso netto del prodotto solido o il volume del prodotto liquido. E' ammessa una tolleranza massima del 5% sul peso netto e del 2% sul volume per le confezioni superiori rispettivamente a 1000 grammi e ad 1 litro e per confezioni inferiori a detti valori una tolleranza dell'8% e del 3% rispettivamente;

  8. per confezioni inferiori a 50 grammi o 50 millilitri sono sufficienti le indicazioni di cui ai punti a), b), c) del presente articolo.

    Nel caso di fabbricazione per conto terzi e' consentito che le indicazioni di cui ai punti c) e d) siano sostituite dalle indicazioni di iscrizione alla camera di commercio e della provincia in cui opera l'azienda e lo stabilimento di produzione.

Art 5. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1989, N. 250
Art 6. - Lingua da impiegare sulle confezioni

Le confezioni dei detergenti sintetici e dei detersivi per il consumo interno, sia di produzione nazionale che importati, devono riportare le indicazioni previste dall'art. 5 del presente regolamento obbligatoriamente, anche se non esclusivamente, in lingua italiana.

Art 6. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1989, N. 250
CAPO III VIGILANZA
Sezione I ORGANI DI VIGILANZA
Art 7. - Autorita' centrale e periferica

Il Ministero della sanita' ed i suoi organi periferici, nonche' gli organi sanitari regionali centrali e periferici, esercitano la vigilanza di cui all'art. 3 della legge, avvalendosi dei segretari tecnici, delle guardie di sanita', dei vigili sanitari provinciali e comunali e, eventualmente, del personale tecnico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e degli altri laboratori di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art 7. -
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