Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato ´fiscaleª; Visto il

legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa' e in particolare il principio contenuto nell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge delega n. 80 del 2003, concernente il consolidato fiscale nazionale di societa' di capitali ed enti commerciali; Visti gli articoli da 117 a 129 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, le cui modifiche sono state apportate dall'art.

1 del citato decreto legislativo n. 344 del 2003, che attua il predetto consolidato fiscale nazionale; Visto il citato art. 129 del testo unico che rinvia per le relative disposizioni applicative all'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle fmanze; Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni applicative del regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto

  1. si intende per ´testo unicoª, il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) i termini ´controllanteª e ´controllataª, si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; c) i termini ´consolidanteª e ´consolidataª, si intendono riferiti rispettivamente all'ente o societa' controllante e alla societa' controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 del testo unico.

    Art. 2.

    Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti

    1. Le societa' indicate nell'art. 120 del testo unico possono esercitare, in qualita' di controllate, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio di costituzione, ove tale costituzione avvenga entro i termini previsti dall'art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico e siano rispettate le altre condizioni previste dal citato art. 119. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali, nonche' a quelli risultanti dalle operazioni di trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171, comma 2, del testo unico.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo, i soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali possono esercitare, anche in qualita' di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio nel quale e' avvenuto il trasferimento stesso; i soggetti risultanti dalle operazioni ivi previste possono esercitare, in qualita' di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo a decorrere dall'esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione.

    3. L'opzione per la tassazione di gruppo puo' essere esercitata dalla societa' controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante.

    Art. 3.

    Percentuali dei diritti di voto

    1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 120 del testo unico e' quella riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile.

    2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione agli utili di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.

    Art. 4.

    Limiti all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

    1. L'opzione per la tassazione di gruppo non puo' essere esercitata dalla societa' che

  2. ha optato, in qualita' di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del testo unico; b) e' assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

    Art. 5.

    Esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

    1. L'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo e' comunicato dalla societa' controllante all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima e deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle societa' che esercitano l'opzione, la qualita' di controllante ovvero di controllata, l'elezione di domicilio da parte della controllata presso la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione, l'individuazione delle societa' che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di mancato rinnovo dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte; tale criterio deve comunque tener conto delle disposizioni di cui...

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