DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344 - Riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80

Coming into Force01 Gennaio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/12/16/003G0372/CONSOLIDATED/20141229
Enactment Date12 Dicembre 2003
Published date16 Dicembre 2003
Official Gazette PublicationGU n.291 del 16-12-2003 - Suppl. Ordinario n. 190
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato "fiscale";

Visti gli articoli da 2 a 7 della citata legge n. 80 del 2003, i quali dispongono, tra l'altro, che il codice fiscale e' articolato in una parte generale ed in una parte speciale, quest'ultima dedicata alle cinque imposte: sul reddito, sul reddito delle societa', sul valore aggiunto, sui servizi, accisa;

Considerato di dover dare avvio all'attuazione della legge n. 80 del 2003 a partire dalla imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 4;

Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni di attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda l'imponibile ai fini dell'imposizione sul reddito delle societa', con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) ad o) dello stesso comma 1, nonche', per connessione di materia, di emanare disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numeri 5) e 6), della medesima legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito;

Considerata la necessita', in attesa della piena attuazione della predetta delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma del sistema fiscale statale, di procedere, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi sopra citati, alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi direttamente funzionali alla prima fase di attuazione della medesima delega, nonche', per esigenze sistematiche, di disporre la rinumerazione delle norme del predetto testo unico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

Acquisiti i pareri resi disgiuntamente dalle Commissioni VI e V della Camera dei deputati, rispettivamente, in data 26 e 27 novembre 2003, ed il parere della Commissione VI del Senato della Repubblica, reso in data 26 novembre 2003, che fa proprie integralmente le osservazioni della Commissione V;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

  1. Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' modificato come segue: Titolo I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Capo I Disposizioni generali Art. 1. Presupposto dell'imposta .................... Art. 2. Soggetti passivi .................... Art. 3. Base imponibile .................... Art. 4. Coniugi e figli minori .................... Art. 5. Redditi prodotti in forma associata .................... Art. 6. Classificazione dei redditi .................... Art. 7. Periodo di imposta .................... Art. 8. Determinazione del reddito complessivo

  2. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di impre-se commerciali di cui all'articolo 80 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

  3. ........

  4. ........ Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite

  5. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

  6. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).

  7. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

  8. Il valore normale e' determinato:

    1. per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

    2. per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

    3. per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

  9. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'. Art. 10. Oneri deducibili .................... Art. 11. Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione

  10. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

  11. ........

  12. ........

  13. ........

  14. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali. Art. 12. Determinazione dell'imposta

  15. ........

    1-bis. ........

  16. ........

  17. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Art. 13. Detrazioni per carichi di famiglia .................... Art. 14. Altre detrazioni .................... Art. 15. Detrazione per oneri .................... Art. 16. Detrazioni per canoni di locazione .................... Art. 17 Tassazione separata .................... Art. 18. Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

  18. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  19. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992. Art. 19. Indennita' di fine rapporto .................... Art. 20. Prestazioni pensionistiche .................... Art. 21. Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente

  20. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT