DECRETO 14 dicembre 1998 - Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, quinquennali, con godimento 1 gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, decima tranche

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto, altresi, l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con cui si dispone che: le disposizioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 si applicano altresi' all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986, nonche' all'estinzione dei crediti di cui al primo comma del medesimo art.

11; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 7.500 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993; con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli; la differenza tra il suddetto importo di lire 7.500 miliardi e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso ai sensi della succennata normativa, e' destinata all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, con le modalita' e nei limiti indicati nell'art. 2 del citato decreto-legge n. 307 de1 1994; in caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile, la differenza e' aggiunta all'importo destinato all'estinzione dei crediti di cui al comma 2 -bis dell'art. 10 del citato decretolegge n. 16 del 1993, relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per...

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