Modifica ed integrazione degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente .
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 novembre 2004 Modifica ed integrazione degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre
1984, n. 748, concernente ´Nuove norme per la disciplina dei fertilizzantiª.
Art. 1.
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Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente ´Nuove norme per la disciplina dei fertilizzantiª sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.
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Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
lina dei fertilizzantiª, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80; Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993; Visti i due decreti ministeriali del 7 dicembre 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1∞ marzo 2001 che da ultimi hanno modificato ed integrato gli allegati alla sopracitata legge n.
748/1984; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla ´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali; Ritenuto necessario...
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