DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 161 - Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

Coming into Force11 Giugno 1993
Published date27 Maggio 1993
Enactment Date16 Febbraio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/05/27/093G0215/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 38 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1 (Classificazione dei fertilizzanti) . - 1. Il termine 'fertilizzante' comprende prodotti minerali, organici e organo- minerali, che si suddividono in 'concimi' ed 'ammendanti e correttivi'.

  2. I concimi minerali possono essere:

    semplici: azotati, fosfatici, potassici;

    composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo- potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);

    a base di elementi secondari;

    a base di microelementi (oligo-elementi).

  3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).

  4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto- fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

  5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

  6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

  7. Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.

  8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.".

Art 2.

1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti:

"2. Concime.

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge.

4. Elementi chimici della fertilita'.

Sono considerati 'elementi chimici della fertilita'':

  1. gli elementi 'principali' azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

  2. gli elementi 'secondari' calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);

  3. i 'microelementi' (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).".

Art 3.
  1. L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Dichiarazioni) . - 1. Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilita', che dovranno essere specificate secondo il 'tipo' di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

a) Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Azoto (N)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, cosi' come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;

b) Fosforo - Come 'Anidride fosforica (P2O5 )'. Titolo minimo dichiarabile: 10% P2O5 nei concimi minerali semplici, 5% P2O5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;

c) Potassio - Come 'Ossido di potassio (K2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 6% K2O nei concimi semplici, 5% K2O nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;

d) Calcio - Come 'Ossido di calcio (CaO)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO;

e) Magnesio - Come 'Ossido di magnesio (MgO)'. Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;

f) Zolfo - Come 'Anidride solforica (SO3 )'. Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto e' consentita l'indicazione in 'Zolfo elemento (S)'. Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;

g) Sodio - Come 'Ossido di sodio (Na2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O;

h) Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Boro (B)', 'Cobalto (Co)', 'Rame (Cu)', 'Ferro (Fe)', 'Manganese (Mn)', 'Molibdeno (Mo)', 'Zinco (Zn)'. I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1 A e 1 B;

i) Sostanza organica - Come 'Carbonio organico di origine biologica (C)', indipendentemente dalla 'matrice' di provenienza che dovra' essere specificata secondo il 'tipo' di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato 1 C) dovra' essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in 'Sostanza organica';

l) Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilita', quando la dichiarazione del titolo e' prescritta negli allegati 1 A e 1 B con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).".

Art 4.

1. All'art. 5 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi:

"3. Concimi minerali a base di elementi secondari.

Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'.

4. Concimi minerali a base di microelementi (oligo elementi).

Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno o piu' microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche contenere elementi secondari, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'.".

Art 5.
  1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:

"1. Concimi C.E.E. L'indicazione di 'Concime CEE' puo' essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei "TIPI" di cui all'allegato 1 A della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.".

Art 6.
  1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1 B , 1 C, 2 e 3 e' richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita'.

Art 7.
  1. ...

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