DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 161 - Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

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Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 38 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1 (Classificazione dei fertilizzanti) . - 1. Il termine 'fertilizzante' comprende prodotti minerali, organici e organo- minerali, che si suddividono in 'concimi' ed 'ammendanti e correttivi'.

  2. I concimi minerali possono essere:

    semplici: azotati, fosfatici, potassici;

    composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo- potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);

    a base di elementi secondari;

    a base di microelementi (oligo-elementi).

  3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).

  4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto- fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

  5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

  6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

  7. Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.

  8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.".

Art 2.

1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti:

"2. Concime.

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge.

4. Elementi chimici della fertilita'.

Sono considerati 'elementi chimici della fertilita'':

  1. gli elementi 'principali' azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

  2. gli elementi 'secondari' calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);

  3. i 'microelementi' (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).".

Art 3.
  1. L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Dichiarazioni) . - 1. Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilita', che dovranno essere specificate secondo il 'tipo' di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

a) Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Azoto (N)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, cosi' come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;

b) Fosforo - Come 'Anidride fosforica (P2O5 )'. Titolo minimo dichiarabile: 10% P2O5 nei concimi minerali semplici, 5% P2O5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;

c) Potassio - Come 'Ossido di potassio (K2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 6% K2O nei concimi semplici, 5% K2O nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;

d) Calcio - Come 'Ossido di calcio (CaO)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO;

e) Magnesio - Come 'Ossido di magnesio (MgO)'. Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;

f) Zolfo - Come 'Anidride solforica (SO3 )'. Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto e' consentita l'indicazione in 'Zolfo elemento (S)'. Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;

g) Sodio - Come 'Ossido di sodio (Na2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O;

h) Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Boro (B)', 'Cobalto (Co)', 'Rame (Cu)', 'Ferro (Fe)', 'Manganese (Mn)', 'Molibdeno (Mo)', 'Zinco (Zn)'. I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1 A e 1 B;

i) Sostanza organica - Come 'Carbonio organico di origine biologica (C)', indipendentemente dalla 'matrice' di provenienza che dovra' essere specificata secondo il 'tipo' di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato 1 C) dovra' essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in 'Sostanza organica';

l) Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilita', quando la dichiarazione del titolo e' prescritta negli allegati 1 A e 1 B con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).".

Art 4.

1. All'art. 5 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi:

"3. Concimi minerali a base di elementi secondari.

Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'.

4. Concimi minerali a base di microelementi (oligo elementi).

Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno o piu' microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche contenere elementi secondari, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'.".

Art 5.
  1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:

"1. Concimi C.E.E. L'indicazione di 'Concime CEE' puo' essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei "TIPI" di cui all'allegato 1 A della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.".

Art 6.
  1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1 B , 1 C, 2 e 3 e' richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita'.

Art 7.
  1. ...

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