LEGGE 19 ottobre 1984, n. 748 - Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

Coming into Force21 Novembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/11/06/084U0748/CONSOLIDATED/20060620
Published date06 Novembre 1984
Enactment Date19 Ottobre 1984
Official Gazette PublicationGU n.305 del 06-11-1984 - Suppl. Ordinario n. 64
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Classificazione dei fertilizzanti)

Il termine "fertilizzante" comprende prodotti, minerali, organici e organo-minerali, che si suddividono in "concimi" ed "ammendanti e correttivi".

I concimi minerali possono essere:

semplici: azotati, fosfatici, potassici;

composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK). I concimi organici possono essere: azotati e azotofosfatici (NP).

I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.

Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

Art 1.

(((Classificazione dei fertilizzanti)

  1. Il termine 'fertilizzante' comprende prodotti minerali, organici e organo-minerali, che si suddividono in 'concimi' ed 'ammendanti e correttivi'.

  2. I concimi minerali possono essere:

    semplici: azotati, fosfatici, potassici;

    composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo- potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);

    a base di elementi secondari;

    a base di microelementi (oligo-elementi).

  3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).

  4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto- fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

  5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

  6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

  7. Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.

  8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.))

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2006, N. 217

Art 2.

(Definizioni) 1. - Fertilizzante.

Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilita' del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo. Il termine fertilizzante non puo' essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi. 2. - Concime.

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici principali della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge. 3. - Ammendante e correttivo.

Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprieta' e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno. 4. - Elementi chimici della fertilita'.

Sono considerati "elementi chimici della fertilita'":

  1. gli elementi "principali" azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

  2. gli elementi "secondari" calcio (Ca), magnesio (Mg) e zolfo (S);

  3. i "microelementi" (elementi oligo-dinamici, oligo-elementi) boro (B), manganese (Mn), zinco (Zn), rame (Cu), molibdeno (Mo), cobalto (Co) e ferro (Fe). 5. - Carbonio organico di origine biologica.

Per "carbonio organico di origine biologica" si intende il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale od animale o derivante direttamente da detti prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi. 6. - Azoto organico.

Per "azoto organico" si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione, con esclusione di qualsiasi forma di azoto organico di sintesi. 7. - Azoto organico di sintesi.

Per "azoto organico di sintesi" si intende l'azoto contenuto nei composti organici ottenuti con processi industriali di sintesi. 8. Titolo.

Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al "tal quale", cioe' al peso del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati alla presente legge. Per i concimi fluidi e' ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20° C. 9. - Matrice organica.

Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi degli allegati 1B e 1C della presente legge.

Art 2.

(Definizioni) 1. - Fertilizzante.

Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilita' del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo. Il termine fertilizzante non puo' essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi. ((2. - Concime.

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge.)) 3. - Ammendante e correttivo.

Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprieta' e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno. ((4. - Elementi chimici della fertilita'.

Sono considerati 'elementi chimici della fertilita'':

  1. gli elementi 'principali' azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

  2. gli elementi 'secondari' calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);

  3. i 'microelementi' (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).)) 5. - Carbonio organico di origine biologica.

Per "carbonio organico di origine biologica" si intende il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale od animale o derivante direttamente da detti prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi. 6. - Azoto organico.

Per "azoto organico" si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione, con esclusione di qualsiasi forma di azoto organico di sintesi. 7. - Azoto organico di sintesi.

Per "azoto organico di sintesi" si intende l'azoto contenuto nei composti organici ottenuti con processi industriali di sintesi. 8. Titolo.

Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al "tal quale", cioe' al peso del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati alla presente legge. Per i concimi fluidi e' ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20° C. 9. - Matrice organica.

Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi degli allegati 1B e 1C della presente legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2006, N. 217

Art 3.

(Dichiarazioni)

Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilita', che dovranno essere specificate secondo il "tipo" di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

  1. Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento: "Azoto (N)". Titolo minimo...

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