DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1975, n. 163 - Aggiornamento del regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche

Coming into Force21 Giugno 1975
End of Effective Date16 Marzo 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/06/06/075U0163/CONSOLIDATED/19990302
Published date06 Giugno 1975
Enactment Date07 Marzo 1975
Official Gazette PublicationGU n.147 del 06-06-1975
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 19 luglio 1906, n. 466;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, modificato dalla legge 23 dicembre 1957, n. 1252;

Visto il regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1520;

Visto il regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364;

Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 44;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225;

Riconosciuta l'opportunita' di aggiornare la normativa di cui al regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1.

L'ostetrica ha il compito specifico dell'assistenza alla donna, durante la gestazione, il parto e il puerperio normale e dell'assistenza al neonato; inoltre svolge compiti di vigilanza della madre e del bambino, nel quadro della difesa sanitaria della famiglia.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1999, N. 42

Art 2.

I compiti di vigilanza di cui all'art. 1 vengono affidati alle ostetriche diplomate a norma del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e del regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1520, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica, modificati con legge 31 gennaio 1953, n. 44 e con legge 23 dicembre 1957, n. 1252.

Nell'esercizio dei compiti di vigilanza della madre e del bambino, l'ostetrica coadiuva i sanitari nell'assistenza domiciliare; svolge opera di informazione presso le famiglie sulle provvidenze assistenziali esistenti per la protezione della maternita' ed infanzia, segnala agli enti ed alle autorita' competenti i casi particolarmente bisognosi di assistenza.

Sulla base delle acquisizioni della scienza medica e seguendo le direttive delle autorita' sanitarie, l'ostetrica svolge opera di educazione sanitaria della famiglia e di informazione sulla regolazione delle nascite. Essa, per quanto possibile, vigila sulla osservanza da parte delle donne delle norme pratiche di igiene e le indirizza agli opportuni controlli ed accertamenti ogni qualvolta constati anomalie o disturbi a carico della funzione dell'apparato genitale, segni manifesti o sospetti di infezioni veneree e di neoplasie degli organi genitali e della mammella.

Sulla base delle direttive di cui al comma precedente, l'ostetrica si adopera per l'osservanza nelle famiglie delle norme pratiche di igiene neonatale ed infantile.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1999, N. 42

Art 3.

L'ostetrica chiamata da una gestante, qualunque sia il mese di gestazione, deve rendersi conto dello stato generale di salute, del decorso di eventuali precedenti gravidanze, dei fattori che espongono la madre e il feto a rischio e comunque delle condizioni che interessano l'ulteriore decorso della gravidanza ed il parto, impartendo alla gestante le norme necessarie da seguire per il buon andamento della gravidanza e consigliando, quando ne riconosca l'opportunita', la consultazione del medico, o indirizzando la donna ai consultori ostetrici o ai centri di medicina perinatale o agli ospedali.

Essa dovra' comunque richiedere una visita medica generale al terzo mese di gestazione.

Allorquando l'ostetrica abbia notizia o sospetti l'esistenza in una donna gravida di fattori di rischio, quali cardiopatia, nefropatia, ipertensione arteriosa, diabete...

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