DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1974, n. 225 - Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici

Coming into Force03 Luglio 1974
Published date18 Giugno 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/06/18/074U0225/CONSOLIDATED/19990302
Enactment Date14 Marzo 1974
Official Gazette PublicationGU n.157 del 18-06-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008;

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la opportunita' di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310;

Riconosciuta la opportunita' di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari;

Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione; Decreta:

E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 marzo 1974 LEONE RUMOR - GUI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1974

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 10. - SCIARRETTA

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008;

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la opportunita' di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310;

Riconosciuta la opportunita' di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari;

Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione; Decreta:

E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.1

Dato a Roma, addi' 14 marzo 1974 LEONE RUMOR - GUI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1974

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 10. - SCIARRETTA

Titolo I MANSIONI DELL'INFERMIERE PROFESSIONALE
Art 1

Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti:

  1. programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione;

  2. annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali; registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio);

  3. richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti;

  4. ...

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