IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008;
Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la opportunita' di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310;
Riconosciuta la opportunita' di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione; Decreta:
E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 1974 LEONE RUMOR - GUI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 10. - SCIARRETTA