La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.
Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di eta' per l'ammissione nelle scuole di ostetricia e' fissato ad anni 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA - ZOLI - SCELBA - CAMPILLI - RUBINACCI Visto, il...