LEGGE 31 gennaio 1953, n. 44 - Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni

Coming into Force01 Marzo 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/02/14/053U0044/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date31 Gennaio 1953
Published date14 Febbraio 1953
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-1953
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.

Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di eta' per l'ammissione nelle scuole di ostetricia e' fissato ad anni 30.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA - ZOLI - SCELBA - CAMPILLI - RUBINACCI Visto, il...

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