REGIO DECRETO 26 maggio 1940, n. 1364 - Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche

Coming into Force24 Ottobre 1940
End of Effective Date20 Giugno 1975
Published date09 Ottobre 1940
Enactment Date26 Maggio 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/10/09/040U1364/CONSOLIDATED/19750606
Official Gazette PublicationGU n.237 del 09-10-1940
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Veduti il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520, riguardanti l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice;

Visti gli articoli 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e 20 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, nonche' il R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 648, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 75;

Udito il Consiglio superiore di sanita';

Sentito il parere della Corporazione delle professioni e delle arti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche, che sara' vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 maggio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BOTTAI - RICCI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 426, foglio 12. - MANCINI

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 8

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 9

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 10

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 11

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 12

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche-art. 13

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 MARZO 1975, N. 163

Art 1

L'ostetrica, oltre al compito specifico dell'assistenza alla donna, durante la gestazione, il parto, il puerperio normale dell'assistenza al neonato, ha quello della vigilanza della madre e del bambino, fino al terzo anno di eta'.

Art 2

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