VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Veduti il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520, riguardanti l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice;
Visti gli articoli 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e 20 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, nonche' il R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 648, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 75;
Udito il Consiglio superiore di sanita';
Sentito il parere della Corporazione delle professioni e delle arti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.
E' approvato l'unito regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche, che sara' vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 maggio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BOTTAI - RICCI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 12. - MANCINI