DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. 74 - Aggiornamento di talune norme del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343

Coming into Force03 Maggio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/04/18/084U0074/ORIGINAL
Enactment Date15 Marzo 1984
Published date18 Aprile 1984
Official Gazette PublicationGU n.108 del 18-04-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 651, recante nuove norme in materia di debito pubblico;

Visti gli articoli 7 e 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'art. 7 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Ritenuta la necessita' di aggiornare il vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico con le disposizioni legislative concernenti il debito pubblico che, successivamente all'entrata in vigore del suddetto testo unico, hanno sostituito o integrato le norme del testo unico stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

L'art. 6 del testo unico delle leggi sul debito pubblico e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 - Minimo iscrivibile (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 6; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34).- Nel Gran Libro non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore alle lire centomila di capitale nominale.

I titoli possono essere del capitale nominale di lire centomila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti".

Art 2.

L'art. 14 del testo unico delle leggi sul debito pubblico e' sostituito dal seguente:

"Art. 14 - Richiesta di trasferimento o tramutamento (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 14; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 4).-Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi ha luogo su domanda del titolare o dei suoi aventi causa, a firma autenticata. Si prescinde dall'autenticazione quando lo stesso titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente al ritiro dei nuovi titoli.

Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volonta' di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

  1. mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo; b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

  2. mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una direzione provinciale del tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

  3. mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da, agente di cambio accreditato o da notaio.

I titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento devono essere depositati; quelli annotati di vincolo presentati per il tramutamento al portatore devono essere depositati insieme alla documentazione occorrente per lo svincolo.

Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso le direzioni provinciali del tesoro anche i notai".

Art 3.

L'art. 28 del testo unico delle leggi sul debito pubblico e' sostituito dal seguente:

"Art. 28 - Rimborso di titoli e pagamento di premi (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 28; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 4 e 5). Il rimborso del capitale dei titoli ed il...

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