IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1359, che delega il Governo della Repubblica a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e nelle leggi successive, osservando i principi e criteri direttivi in essa ripetuta legge stabiliti;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico.
E' approvato il testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, che, munito del visto del Ministro per il tesoro, e' pubblicato in allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla
Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1963 Atti del Governo,
registro n. 174, foglio n. 151. - VILLA