DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 1343 - Approvazione del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico

Coming into Force29 Ottobre 1963
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/10/14/063U1343/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date14 Febbraio 1963
Published date14 Ottobre 1963
Official Gazette PublicationGU n.269 del 14-10-1963
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1359, che delega il Governo della Repubblica a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e nelle leggi successive, osservando i principi e criteri direttivi in essa ripetuta legge stabiliti;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico.

E' approvato il testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, che, munito del visto del Ministro per il tesoro, e' pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla

Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1963 Atti del Governo,

registro n. 174, foglio n. 151. - VILLA

Testo Unico delle leggi sul debito pubblico

Testo unico delle leggi sul debito pubblico

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1. - Gran Libro del debito pubblico

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, articoli 1, 2 e 7

Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 3 e 4)

Il Gran Libro del debito pubblico, Istituito con la legge 10 luglio 1861, n. 94, e' conservato presso la Direzione generale del debito pubblico. Esso riporta per ciascun prestito, gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie e categorie, se esistano, nonche' le condizioni, le modalita' e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

Una copia di esso e' depositata presso la Corte dei conti.

Nessun prestito puo' essere iscritto nel Gran Libro se non in virtu' di una legge.

Le variazioni successive allo stato del Gran Libro sono riportate su appositi registri integrativi.

Le indicazioni riportate nel Gran Libro e nel registri integrativi sono firmate dal direttore generale del debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro, e munite del visto della Corte dei conti.

Art 1

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.30 DICEMBRE 2003, N. 398

Art 2. - Pagamenti di debito pubblico

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, articoli 4 e 5

Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Le leggi annuali di bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, premi ed estinzioni.

Art 3. - Agevolazioni speciali

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 3)

Le rendite dei prestiti iscritti nel Gran Libro non possono essere assoggettate ad alcuna Imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessita'; parimenti il pagamento di esse non puo' essere diminuito o ritardato, neppure in caso di pubblica necessita'.

Art 3. - Agevolazioni speciali

(Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 3)

Le rendite dei prestiti iscritti nel Gran Libro non possono essere assoggettate ad alcuna Imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessita'; parimenti il pagamento di esse non puo' essere diminuito o ritardato, neppure in caso di pubblica necessita'.

Art. 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.30 DICEMBRE 2003, N. 398

Art. 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.30 DICEMBRE 2003, N. 398

Art. 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.30 DICEMBRE 2003, N. 398

Art. 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.30 DICEMBRE 2003, N. 398

Art. 8.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.30 DICEMBRE 2003, N. 398

Art. 9.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.30 DICEMBRE 2003, N. 398

Art. 10.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.30 DICEMBRE 2003, N. 398

Art 4. - Prestiti iscritti nel Gran Libro

(Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

Nel Gran Libro sono Iscritti i prestiti consolidati e redimibili e i buoni del Tesoro poliennali indicati nell'allegato che, munito del visto del Ministro per il tesoro, fa parte integrante dei presente testo unico.

Art 5. - Iscrizioni e titoli

(Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 1 e 3

Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

Le iscrizioni sul Gran Libro possono essere al portatore o a favore di persona determinata e sono rappresentate, rispettivamente, da titoli al portatore e da titoli nominativi.

I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni esistenti nei...

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