LEGGE 18 marzo 1958, n. 241 - Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione dei titoli nominativi

Coming into Force18 Aprile 1958
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date03 Aprile 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/03/058U0241/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date18 Marzo 1958
Official Gazette PublicationGU n.81 del 03-04-1958
Articoli

La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Salva restando la disposizione dell'art. 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e sono rappresentate rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi.

I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita, muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite.

E' abrogato l'art. 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Nel Gran Libro del debito pubblico non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale.

Il capitale nominale del taglio minimo dei titoli al portatore dei prestiti pubblici vigenti viene fissato in lire cinquemila.

I titoli nominativi possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

I titoli al portatore e misti di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, attualmente in circolazione, sono dichiarati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Le rendite nominative di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale sono dichiarate a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi, se non siano intestate a persona fisica capace ovvero siano sottoposte, ad ipoteca o altro vincolo; sono considerate a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore, se siano intestate a persona fisica capace e non siano sottoposte ad ipoteca od altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalita', essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati:

  1. assegni provvisori nominativi, aventi la stessa intestazione ed i medesimi vincoli dei nuovi titoli derivanti dall'operazione, se questi ultimi non siano intestati a persona fisica capace ovvero siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo;

  2. assegni provvisori al portatore, se i nuovi titoli derivanti dall'operazione siano al portatore ovvero siano intestati a persona, fisica capace e non siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalita', essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di rilascio; decorso tale termine, essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT