DECRETO 28 ottobre 1998, n. 446 - Regolamento recante norme per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266

DECRETO 28 ottobre 1998, n. 446.

Regolamento recante norme per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1997, n.

266, che prevede la concessione di agevolazioni in forma automatica alle piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale secondo le modalita' di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione di benefici fiscali in favore di iniziative produttive ubicate nelle aree depresse; Viste le delibere del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 ottobre 1995, n.

246, e del 18 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 1998, n. 68, di attuazione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341, mediante le quali sono stati individuati l'ammontare massimo dell'agevolazione in forma automatica per le imprese operanti nelle aree depresse, la tipologia degli investimenti ammissibili, nonche' le modalita' e procedure di attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 1997, n. 266, con il quale e' stata data attuazione, con riferimento alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 16428-R3C/53 del 21 luglio 1998);

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Soggetti beneficiari

  1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, le piccole e medie imprese operanti nei settori delle attivita' estrattive, manifatturiere e dei servizi destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341.

  2. Per la definizione di piccola e media impresa, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 ottobre 1997, n. 229, e limitatamente alle imprese operanti nei settori dei servizi, dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 1997, n. 266.

  3. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

    Art. 2.

    Iniziative ammissibili

  4. Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti costituiti da acquisti di nuovi macchinari e impianti, da utilizzare nel ciclo produttivo o a supporto del ciclo stesso, acquistati in relazione alla creazione di un nuovo stabilimento, ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione od alla delocalizzazione di un impianto produttivo preesistente.

    Art. 3.

    Spese ammissibili

  5. Sono ammesse alle agevolazioni le spese riferite alle iniziative di cui all'articolo 2 e sostenute per l'acquisizione di: a) macchinari ed impianti; b) attrezzature di controllo della produzione; c) unita' e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati; d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni; e) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato, ovvero all'acquisizione del marchio di qualita' ecologica del prodotto, purche' connessi ad uno dei programmi di investimento di cui alle lettere a), b) e c).

  6. L'acquisizione dei beni puo' essere effettuata anche nelle forme previste dall'articolo 1523 del codice civile, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria.

  7. I servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni sono ammessi alle agevolazioni se acquisiti mediante appositi contratti, stipulati con: a) imprese o societa', anche sotto forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese; b) enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica; c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

  8. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il costo agevolabile e' costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo dei beni stessi, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, al netto di...

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