Adozione e tutela del logo della Guardia costiera.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 8 e 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della difesa 8 giugno 1989, recante costituzione della Guardia costiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e della marina mercantile del 17 agosto 1978;

Preso atto della determinazione del Ministro della marina mercantile in data 17 marzo 1987 inerente l'approvazione di una simbologia per unita' navali del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il parere del Ministero della difesa reso con nota n. 8/51820 in data 12 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Considerato necessario formalizzare con un provvedimento di rango adeguato il logo della componente operativa del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, al fine di rendere visibile e riconoscibile l'appartenenza dei relativi mezzi all'istituzione statale cui sono attribuite, tra l'altro, rilevanti funzioni per la gestione di emergenze, per la ricerca e il salvataggio in mare, per l'esercizio di polizia marittima;

Considerato che l'utilizzo di emblemi che riproducono quasi integralmente le caratteristiche del logo della Guardia costiera e' causa di inammissibili malintesi che non lasciano emergere con la necessaria chiarezza e prontezza l'istituzione pubblica deputata ad espletare primarie funzioni rivolte alla salvaguardia della vita umana in mare e a garantire l'ordinato e sicuro svolgimento delle attivita' marittime;

Ritenuto necessario tutelare l'utilizzo esclusivo del logo della Guardia costiera si' che lo stesso consenta di stabilire...

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