IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di adeguare i limiti dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai fini dell'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 953, e l'importo dell'indennita' di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRPEF;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' elevato a L. 4.800.000.