DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1983, n. 653 - Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertite, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennita' di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF

Coming into Force03 Dicembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/12/02/083U0653/CONSOLIDATED/19840131
Enactment Date01 Dicembre 1983
Published date02 Dicembre 1983
Official Gazette PublicationGU n.331 del 02-12-1983
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di adeguare i limiti dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai fini dell'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 953, e l'importo dell'indennita' di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRPEF;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' elevato a L. 4.800.000.

Art 2.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti periodi:

"Le indennita' di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero. In caso di rimborso documentato delle spese di alloggio ovvero di alloggio fornito gratuitamente i predetti limiti sono ridotti di un terzo".

Art 3.
  1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, valutate per l'anno 1984 in lire 40 miliardi, si provvede mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative in aumento e in diminuzione ai capitoli 1026 e 1023 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1984.

Art 4.
  1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del...

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