IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi concernenti l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche alla disciplina tributaria dei contratti di borsa
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La tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' sostituita dalla seguente: "TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI
Per ogni L. 100.000
o frazione
di L. 100.000 a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui
alla lettera c):
1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo . . . . . 140
2) valori in moneta o verghe . . . .. 100
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . . 16 b) Conclusi tra privati e soggetti
di cui alla lettera c), ovvero
tra privati con l'intervento dei
predetti soggetti:
1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo . . . . . 50
2) valori in moneta o verghe . . . .. 90
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . . 9 c) Conclusi tra banche o soggetti
abilitati all'esercizio
professionale nei confronti del
pubblico dei servizi di investimento
di cui al decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415 o agenti di
cambio:
1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo . . . . . 12
2) valori in moneta o verghe . . . .. 40
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . . 9".
Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche ai rapporti tra i soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1, e i soggetti per conto dei quali il contratto e' concluso, nonche' ai trasferimenti tra i soggetti anzidetti e i soggetti che svolgono le funzioni di compensazione e garanzia di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
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Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che essi siano stipulati:
tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o agenti di cambio;
tra intermediari di cui alla lettera a), da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro;
tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera a), da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro.
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Sono altresi' esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278:
i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari gia' ammessi a quotazione in mercati regolamentati;
i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1;
i contratti di importo non superiore a lire 400.000;
i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;
i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalita' economica.
Per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti e una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. Per i contratti pronti contro termine, la tassa, se dovuta, e' corrisposta mediante l'uso di due corrispondenti foglietti...