DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 435 - Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Coming into Force03 Gennaio 1998
Published date19 Dicembre 1997
Enactment Date21 Novembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/19/097G0470/CONSOLIDATED/20071231
Official Gazette PublicationGU n.295 del 19-12-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi concernenti l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche alla disciplina tributaria dei contratti di borsa

  1. La tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' sostituita dalla seguente: "TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI

    Per ogni L. 100.000

    o frazione

    di L. 100.000 a) Conclusi direttamente tra i

    contraenti o con l'intervento di

    soggetti diversi da quelli di cui

    alla lettera c):

    1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo . . . . . 140

    2) valori in moneta o verghe . . . .. 100

    3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . . 16 b) Conclusi tra privati e soggetti

    di cui alla lettera c), ovvero

    tra privati con l'intervento dei

    predetti soggetti:

    1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo . . . . . 50

    2) valori in moneta o verghe . . . .. 90

    3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . . 9 c) Conclusi tra banche o soggetti

    abilitati all'esercizio

    professionale nei confronti del

    pubblico dei servizi di investimento

    di cui al decreto legislativo 23

    luglio 1996, n. 415 o agenti di

    cambio:

    1) azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo . . . . . 12

    2) valori in moneta o verghe . . . .. 40

    3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . . 9".

  2. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche ai rapporti tra i soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1, e i soggetti per conto dei quali il contratto e' concluso, nonche' ai trasferimenti tra i soggetti anzidetti e i soggetti che svolgono le funzioni di compensazione e garanzia di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

  3. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che essi siano stipulati:

    1. tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o agenti di cambio;

    2. tra intermediari di cui alla lettera a), da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro;

    3. tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera a), da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro.

  4. Sono altresi' esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278:

    1. i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari gia' ammessi a quotazione in mercati regolamentati;

    2. i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1;

    3. i contratti di importo non superiore a lire 400.000;

    4. i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;

    5. i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalita' economica.

  5. Per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti e una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. Per i contratti pronti contro termine, la tassa, se dovuta, e' corrisposta mediante l'uso di due corrispondenti foglietti...

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