LEGGE 10 novembre 1954, n. 1079 - Modifica alle tasse sui contratti di Borsa

Coming into Force12 Dicembre 1954
Enactment Date10 Novembre 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/11/27/054U1079/CONSOLIDATED/19971219
Published date27 Novembre 1954
Official Gazette PublicationGU n.273 del 27-11-1954
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto e' portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.

Art 2.

La tabella delle tasse sui contratti di Borsa annessa al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, e' sostituita dalle tabelle allegate A e B alla presente legge.

Art 3.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma delle tabelle allegate A e B alla presente legge saranno istituiti con decreto Presidenziale i valori bollati ulteriormente occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovra' effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.

Art 4.

Per i contratti di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, sara' corrisposta la tassa stabilita nella tabella A annessa alla presente legge per i contratti conclusi direttamente tra le parti o fra i banchieri ed i privati.

Art 5.

Il Governo e' delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo piu' semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributario vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addi' 10 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI GAVA VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Art 5.

Il Governo e' delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo piu' semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributario vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni. 1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addi' 10 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI GAVA VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

all 1

TABELLA A

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA A

((Tabella delle tasse per i contratti di Borsa su titoli e valori

Parte di provvedimento in formato grafico

))

TABELLA B

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA A

Tabella delle tasse per i contratti di Borsa su titoli e valori

Parte di provvedimento in formato grafico

3

TABELLA B

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE

Parte di provvedimento in formato grafico

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 6 ottobre 1964, n. 947, nel modificare il D.L. 30 giugno

1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario. Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri".

TABELLA A

Tabella delle tasse per i contratti di Borsa su titoli e valori

Parte di provvedimento in formato grafico

(3) 4

TABELLA B

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE

Parte di provvedimento in formato grafico

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 6 ottobre 1964, n. 947, nel modificare il D.L. 30 giugno

1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario. Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri".

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni

dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n.58), nel modificare il D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 19) che "Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate. Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni".

TABELLA A

Tabella delle tasse per i contratti di Borsa su titoli e valori

Parte di provvedimento in formato grafico

(3) (4) 5

TABELLA B

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE

Parte di provvedimento in formato grafico

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 6 ottobre 1964, n. 947, nel modificare il D.L. 30 giugno

1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario. Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri".

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni

dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n.58), nel modificare il D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960...

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