DECRETO-LEGGE 30 giugno 1960, n. 589 - Modificazioni alle aliquote di tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079

Coming into Force01 Luglio 1960
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date01 Luglio 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/07/01/060U0589/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date30 Giugno 1960
Official Gazette PublicationGU n.159 del 01-07-1960
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278;

Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1079;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di procedere all'adeguamento delle aliquote delle tasse speciali sui contratti di Borsa su titoli e valori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.

La tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, concernente le tasse speciali sui contratti di Borsa su titoli e valori, e' sostituita con la tabella A allegata al presente decreto, vistato dal Ministro per le finanze.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma del presente decreto saranno istituiti con decreto presidenziale i valori bollati occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovra' effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2 bis.

Art. 2-bis

((Il Ministro per le finanze puo', con suo decreto insindacabile, autorizzare singole aziende di credito a pagare in modo virtuale le tasse relative a contratti di Borsa per contanti su titoli e valori.

Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro)).

Art 2 bis.

Art. 2-bis

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI Visto, il...

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