LEGGE 12 agosto 1993, n. 312 - Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento

Coming into Force04 Settembre 1993
Enactment Date12 Agosto 1993
Published date20 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/20/093G0385/CONSOLIDATED/19990628
Official Gazette PublicationGU n.195 del 20-08-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' abolita, presso le borse valori italiane, l'ammissione alla quotazione e la conseguente negoziazione e rilevazione al listino delle valute estere di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 1999, N. 206

Art 2.
  1. La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere:

    1. dollaro USA;

    2. ECU e valute comunitarie;

    3. dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano.

  2. La Banca d'Italia ha facolta' di modificare l'elenco delle valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario.

  3. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa.

  4. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonche' in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente.

  5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia.

  6. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono dif- fuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 1999, N. 206

Art 3.
  1. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'articolo 2 tengono luogo di quelle precedentemente rilevate in borsa, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.

Art 3.

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