IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento di servizi del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1953, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.
Le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni, sono estese alla Marina e all'Aeronautica, in quanto applicabili in relazione alle specifiche esigenze e agli ordinamenti di ciascuna delle predette forze armate. E' abrogato l'art. 28 del citato testo unico.