DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 1106 - Decentramento di servizi del Ministero della difesa

Coming into Force16 Dicembre 1955
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/12/01/055U1106/CONSOLIDATED/20101215
Published date01 Dicembre 1955
Enactment Date28 Giugno 1955
Official Gazette PublicationGU n.277 del 01-12-1955
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

I contratti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono approvati dalle autorita' ivi indicate, intendendosi sostituito a quelle indicate dalla lettera d) il comandante militare territoriale.

Per la Marina e l'Aeronautica i contratti relativi al mantenimento e alla vestizione de sottufficiali e dei militari di truppa e al casermaggio sono approvati rispettivamente dal comandante in capo di dipartimento militare marittimo o dal comandante marittimo autonomo dell'Alto Adriatico e dal comandante di zona aerea territoriale o di aeronautica, quando si tratti di contratti che riguardano enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale e per i quali non sia necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Per i contratti dell'Aeronautica, relativi al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa e al casermaggio, stipulati in conformita' di capitolati d'oneri approvati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti, non e' richiesto, sui relativi progetti, il parere del Consiglio di Stato, qualunque ne sia l'importo, anche se i contratti stessi siano stipulati a trattativa privata.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Fermo il disposto dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e' demandata ai comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, ai comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica, previo parere dell'Avvocatura dello Stato competente, l'approvazione degli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti da essi approvati, quando cio' che l'Amministrazione da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire un milione duecentomila. Se la questione implichi una decisione di massima, dovra' esserne riferito al Ministero della difesa per le sue determinazioni.

Per le transazioni per somme superiori alle lire un milione duecentomila, nonche' per quelle di minore importo quando l'Amministrazione non si uniformi al parere dell'Avvocatura dello Stato, provvede il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Gli atti di transazioni che riguardino risarcimento di danni a persone o cose prodotti dalla circolazione di automezzi militari, quando il loro importo non superi lire tre milioni, sono approvati dai comandanti militari territoriali, dai comandanti in capo di dipartimento marittimo e dal comandante marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, dai comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica, sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente; cio' anche in deroga al disposto dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Per le transazioni per somme superiori a lire tre milioni deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato. Per dette transazioni nonche' per quelle di minore importo quando l'Amministrazione non si uniformi al parere dell'Avvocatura dello Stato provvede il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Art 4.

Fermo il disposto dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, spetta ai comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, ai comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica, per i contratti da essi approvati, riconoscere, sempre che cio' non implichi una questione di massima, se siano in tutto o in parte inapplicabili le clausole penali stabilite a carico dei fornitori o appaltatori quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandoni non superi le lire trecentomila.

Per somme maggiori provvede il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

I contratti relativi allo sfalcio di erba, allo scalvo di piante e allo sgombero dei pozzi neri nei beni immobili assegnati ai servizi dipendenti dal Ministero della difesa, sono approvati dai comandanti territoriali dell'Esercito (comandanti militari territoriali), della Marina (comandanti in capo di dipartimento marittimo e comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico) e dell'Aeronautica (comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica), quando non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Per la stipulazione dei contratti di competenza della Marina e dell'Aeronautica, relativi allo sfalcio di erbe e allo scalvo di piante, fino a quando non vengano emanati appositi capitolati generali, puo' essere applicato il capitolato generale vigente per l'Esercito, approvato con decreto Ministeriale 15 marzo 1952.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

Sono approvati dai comandanti territoriali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nell'art. 5 i contratti per fitto di immobili necessari per i servizi dei Ministero della difesa e i contratti per l'esecuzione dei lavori del genio dell'Esercito, della Marina e del Demanio dell'Aeronautica quando non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Le somministrazioni di acqua, di gas e di energia elettrica, interessanti i servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono effettuate in ogni caso ad economia. Ad esse si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per i servizi ad economia dell'Aeronautica, approvato con il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

La facolta' di concedere aperture di credito per le spese di cui alla lettera d) dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, quale risulta modificata dal successivo art. 11, puo' essere esercitata anche nei riguardi dei funzionari delegati della Marina e della Aeronautica.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 9.

Il limite di lire centomila di cui al quarto comma dell'art. 32 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366; gia' elevato a lire sei milioni per effetto della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e' ulteriormente elevato a lire dodici milioni.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 10.

I contratti relativi alla riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti e loro accessori e delle buffetterie sono approvati dai comandanti militari territoriali quando non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato. Se i contratti interessano l'Arma dei carabinieri, la competenza, nel limite anzidetto, e' del comandante generale dell'Arma.

Si provvede in economia ai lavori di manutenzione delle bardature, sellerie ed accessori e delle buffetterie, nei casi in cui si preveda per ogni ente militare una spesa annua non superiore alle lire seicentomila.

Art 10.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 11.

Nell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative, concernenti l'amministrazione e la contabilita', dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:

"per spese di liti e di arbitramenti per risarcimento di danni, per occupazione e fitto di immobili, quando il relativo importo non superi le lire trecentomila".

Art 11.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 12.

Al regolamento per l'amministrazione e contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nell'art...

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