LEGGE 10 dicembre 1953, n. 936 - Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti

Coming into Force14 Gennaio 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/12/30/053U0936/ORIGINAL
Enactment Date10 Dicembre 1953
Published date30 Dicembre 1953
Official Gazette PublicationGU n.298 del 30-12-1953
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art 2.

Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA

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