DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 253 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

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Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi da 404 a 416 dell'articolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 15 marzo 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 27 agosto 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Organizzazione

  1. Il Ministero del commercio internazionale, di seguito denominato: "Ministero", si articola in quattro direzioni generali, individuate all'articolo 2.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 197

Art 2.

Direzioni generali

  1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come modificati, altresi', dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nelle seguenti Direzioni generali: a) Direzione generale per la politica commerciale; b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; c) Direzione generale per la promozione degli scambi; d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 197

Art 3.

Direzione generale per la politica commerciale

  1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, e' preposta alla disciplina del commercio internazionale, favorendo l'individuazione e l'attuazione di regole, comunitarie ed internazionali, conformi all'interesse nazionale, nell'ottica di migliorare la competitivita' del sistema economico italiano, nonche' l'accesso di merci, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri.

  2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attivita' negli ambiti di competenza di seguito indicati:

  1. analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi, ivi incluse le materie prime, la logistica e la

    distribuzione, e delle connesse esigenze di politica commerciale;

  2. elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonche' negli ambiti

    di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio

    internazionale;

  3. elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea;

  4. partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali e regionali di natura

    economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio, con

    i Paesi terzi;

  5. partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi

    candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di

    vicinato ed agli altri Paesi terzi;

  6. elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi ed

    organizzazione dei relativi meccanismi bilaterali di consultazione

    intergovernativa che ne derivano, in materia di collaborazione

    economica, nonche' gestione dei relativi organismi di

    consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale

    per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione

    generale per la promozione degli scambi per le materie di

    rispettiva competenza;

  7. istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione nazionale attraverso l'attivazione

    degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti

    antidumping ed antisovvenzione);

  8. valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del "made in Italy" e delle indicazioni geografiche

    relative al sistema produttivo nazionale e di assistenza alle

    imprese, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei

    Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole

    alimentari e forestali;

  9. coordinamento dell'ufficio di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per

    l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e

    brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza

    sleale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge

    24 dicembre 2003, n. 350 (cd del desk "antidumping"), fatte salve

    le competenze delle competenti direzioni generali del Ministero

    dello sviluppo economico;

  10. disciplina del regime degli scambi e della gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed

    esportazione; attivita' di autorizzazione e controllo delle

    esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli

    embarghi commerciali e finanziari;

  11. ...

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