ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 130
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "ed in particolare nelle aree protette"; le parole: "e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo";
al comma 2, dopo la parola: "comunque" e' inserita la seguente: "indifferibilmente";
al comma 3, dopo le parole: "all'approvvigionamento" sono inserite le seguenti: ", nonche' al potenziamento";
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unita' all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970,
n. 996"".
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), numero 3) nell'alinea, le parole: "dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti"; nel capoverso i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina"; dopo il capoverso i-bis) e' aggiunto il seguente:
"i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers",
al medesimo comma 1, lettera c), le parole: "relativi alla Val di Noto" sono sostituite dalle seguenti: "relativi al Val di Noto";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai nuclei familiari gia' residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e' corrisposta un'indennita' di locazione di unita' immobiliare destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennita' provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennita', pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che e' composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile".
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"ART. 2-bis. - (Esperti tecnico-amministrativi) - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto- legge 26 luglio 1996, n.393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unita' con contratto di diritto privato annuale.
2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
ART. 2-ter. - (Disposizioni per personale addetto alla protezione civile) - 1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, gia' inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, transita a domanda nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.
2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato e' tenuto a...