IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo, nonche' il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1997;
Udito l'Ordine nazionale dei biologi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Considerata l'opportunita' di abolire il tirocinio post-lauream prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, atteso che il nuovo ordinamento didattico, previsto dalla tabella XXV, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 334, e successive modificazioni ed integrazioni, ha affiancato agli insegnamenti
teorici numerose attivita' pratiche con esercitazioni di
laboratorio; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, che prevede che agli esami di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di biologo possono essere ammessi i laureati in scienze biologiche che hanno compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream, e' abrogato.
La disposizione di cui al comma 1 si...