Sentenza nº 17 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2020

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione13 Febbraio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 17

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 10 giugno 2019, depositato in cancelleria il 17 giugno 2019, iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento della Banca d’Italia e di ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo (d’ora in avanti: ICCREA);

udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Marina Valli per la Regione Siciliana; Olina Capolino per la Banca d’Italia, Piero Guido Alpa e Patrizio Messina per ICCREA e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 10 giugno 2019 e depositato il successivo 17 giugno, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d’Italia, al fine di ottenere la sospensiva e l’annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, del provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo (d’ora in avanti: BCC) di San Biagio Platani.

    Ad avviso della ricorrente, questo provvedimento sarebbe lesivo delle sue attribuzioni costituzionali e statutarie perché la Banca d’Italia – omettendo di coinvolgere la Regione Siciliana nell’adozione di tale atto – avrebbe violato sia gli artt. 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (d’ora in avanti: lo statuto), sia gli artt. 1 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio), sia il principio di leale collaborazione.

  2. – La Regione Siciliana riferisce che, in attuazione della disciplina introdotta dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, la BCC di San Biagio Platani ha aderito al gruppo bancario cooperativo ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo (d’ora in avanti: ICCREA).

    In seguito, è stata la stessa BCC a comunicare al dipartimento finanze e credito della Regione Siciliana che, con provvedimento del 26 marzo 2019, la Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della medesima BCC e l’ha sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria per gravi violazioni e irregolarità nella gestione, con contestuale nomina degli organi straordinari, ai sensi dell’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (d’ora in avanti: t.u. bancario).

    2.1.– La parte ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato, in quanto adottato unilateralmente dalla Banca d’Italia, senza il necessario coinvolgimento della Regione Siciliana, sia lesivo delle proprie attribuzioni statutarie.

    È denunciata, in primo luogo, la violazione dell’art. 17, lettera e), dello statuto, il quale prevede la competenza legislativa in materia di «disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio», nonché dell’art. 20, che attribuisce al Presidente e agli assessori regionali le funzioni esecutive e amministrative concernenti le materie del credito, delle assicurazioni e del risparmio.

    La parte ricorrente lamenta, inoltre, la violazione dell’art. l, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 205 del 2012 che attribuisce all’assessorato regionale dell’economia, dipartimento delle finanze e del credito, la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di «decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza […]».

    È denunciata, infine, la violazione dell’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 205 del 2012, che dispone che «[p]er le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d’Italia ne faccia proposta, con decreto dell’assessore regionale per l’economia».

    In quanto previste da norme di rango costituzionale, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie, queste competenze statutarie non sarebbero state eliminate dalla nuova normativa del d.l. n. 18 del 2016.

    2.2.– La parte ricorrente ritiene che l’introduzione del gruppo bancario cooperativo, cui devono aderire le BCC, non abbia determinato la perdita del relativo carattere regionale.

    Sarebbe possibile, infatti, una lettura costituzionalmente orientata della legge n. 49 del 2016, volta a preservare l’equilibrio tra attività bancaria e natura mutualistica. Nel nuovo gruppo bancario cooperativo, anche le attività di coordinamento e di direzione della capogruppo sono volte a realizzare lo scopo mutualistico delle BCC affiliate. La natura di società per azioni della capogruppo non comporterebbe il venir meno delle caratteristiche delle BCC affiliate, non potendo la capogruppo sostituirsi ad esse nell’esercizio della loro attività. Ad avviso della Regione Siciliana, la riforma non avrebbe determinato alcuna riduzione dell’autonomia gestionale delle BCC.

    La ricorrente evidenzia, inoltre, che anche l’art. 37-bis, comma 7, lettera c), del t.u. bancario sarebbe volto rafforzare il carattere localistico delle BCC. Si fa altresì rilevare che anche la Banca centrale europea, nel parere dell’11 settembre 2018 (CON/2018/42), ha osservato che le modifiche apportate al d.l. n. 18 del 2016 dal successivo decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni in legge 21 settembre 2018, n. 108, mirano a «rafforzare il carattere localistico e i tratti di decentralizzazione dei gruppi bancari cooperativi». L’adesione al gruppo bancario non varrebbe, quindi, a disancorare la singola BCC dal territorio in cui ha sede. Pertanto, essa dovrebbe tuttora considerarsi a carattere regionale.

    D’altra parte, all’epoca dell’introduzione del d.lgs. n. 205 del 2012, il riferimento al gruppo bancario contenuto nell’art. l, comma 3, non avrebbe potuto ricomprendere realtà del tutto diverse, per natura e funzione, da quelle al tempo esistenti. La riforma delle BCC non avrebbe modificato l’art. 159 del t.u. bancario, il quale continua a far salve le prerogative delle autonomie speciali, anche rispetto alla legislazione statale in materia bancaria.

    2.3.– Con il provvedimento impugnato sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione, in base...

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