LEGGE 8 aprile 2016, n. 49 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

Coming into Force15 Aprile 2016
Enactment Date08 Aprile 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/04/14/16G00058/ORIGINAL
Published date14 Aprile 2016
Official Gazette PublicationGU n.87 del 14-04-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 aprile 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia

e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «, sono introdotte» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite»;

al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria trasformazione in societa' per azioni. In mancanza, la societa' delibera la propria liquidazione"

;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono introdotti» sono sostituite dalle seguenti: «Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti»;

al capoverso Art. 37-bis:

al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di societa' per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre societa' di cui alle lettere b) e c)

;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto e' stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis

;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «e' attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti»;

alla lettera b), numero 2), le parole: «ed eccezionali» sono soppresse;

la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente

;

al comma 5, dopo le parole: «richieste di adesione» sono inserite le seguenti: «, il recesso»;

al comma 6, le parole: «Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo» sono sostituite dalle seguenti: «Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali»;

il comma 7 e' sostituito dai seguenti:

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilita' del gruppo;

c) le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitivita' e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalita' mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT