Sentenza nº 124 da Constitutional Court (Italy), 01 Aprile 2010
Relatore | Maria Rita Saulle |
Data di Resoluzione | 01 Aprile 2010 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 124
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15) e degli artt. 2, 3, comma 1, 5, commi 2 e 3, e dellAllegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 19-22 gennaio 2009 ed il 26 febbraio-2 marzo 2009, depositati in cancelleria il 28 gennaio ed il 4 marzo 2009 ed iscritti ai nn. 6 e 17 del registro ricorsi 2009.
Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria;
udito nelludienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
uditi lavvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Massimo Luciani per la Regione Calabria.
Ritenuto in fatto
-
− Con separati ricorsi, il primo notificato il 19-22 gennaio 2009 e depositato il successivo 28 gennaio (registro ricorsi n. 6 del 2009), il secondo notificato il 26 febbraio-2 marzo 2009 e depositato il successivo 4 marzo (registro ricorsi n. 17 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha impugnato: lart. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15), per violazione degli artt. 3, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione; nonché gli artt. 2, 3, comma 1 e lart. 5, commi 2 e 3, lAllegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), per violazione degli artt. 97, 41 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione.
1.1. − Il ricorrente ritiene che lart 1 della legge regionale n. 38 del 2008, nel prorogare di sessanta giorni la sospensione prevista dallart. 53, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per lanno 2008 ai sensi dellart. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), si ponga in contrasto con gli indicati parametri costituzionali.
Lart. 53, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2008, richiamato dalla disposizione impugnata, disciplina i procedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e prevede che «per non oltre 120 giorni dalla entrata in vigore della presente normativa [ ], sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008 [ ]».
La difesa erariale osserva che per effetto della disposizione impugnata è violato il principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia sancito dallart. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità), che fissa in centottanta giorni il termine di conclusione dei procedimenti di autorizzazione sopra indicati.
LAvvocatura ritiene, poi, che lart. 1 della legge regionale n. 38 del 2008 non consente allo Stato il rispetto della direttiva 27 settembre 2001 n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità) recepita dal d.lgs. n. 387 del 2003, con conseguente violazione dellart. 117, primo comma, della Costituzione.
A parere della difesa erariale, poi, la disciplina censurata, da un lato, contrasta con la normativa statale in materia di tutela dellambiente, dallaltro, comprime il diritto degli operatori commerciali del settore energetico ad espletare la propria attività in condizioni di parità tra loro.
LAvvocatura osserva, infine, che seppure lart. 1 abbia esaurito i suoi effetti, poiché i sessanta giorni di proroga da esso previsti sono iniziati a decorrere dal 16 novembre 2008, ciò non fa venir meno linteresse al ricorso in ragione della intervenuta applicazione della norma impugnata.
1.2 − Oggetto di specifica censura da parte dellAvvocatura sono, poi, diverse disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria n. 42 del 2008 (registro ricorsi n. 17 del 2009).
Il ricorrente ritiene lart. 2 in contrasto con gli artt. 41 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, nelle more dellaggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale tra le regioni delle produzioni di energia alternativa, soglie massime di potenze autorizzabili per ciascuna fonte (eolica, fotovoltaica, etc).
LAvvocatura osserva che tale disposizione, senza un valido criterio, limita la produzione di energia da fonti rinnovabili, pregiudicando in tal modo liniziativa economica del relativo settore ed impedendo il raggiungimento dellobiettivo di incrementare la suddetta produzione perseguito dallo Stato in attuazione di specifici obblighi internazionali e comunitari.
La difesa erariale indica, a tale proposito, le direttive n. 2001/77/CE e n. 2006/32/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lefficienza degli usi finali dellenergia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio), nonché il Protocollo di Kyoto aggiunto alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l11 dicembre 1997 (ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120).
1.3 − Il ricorrente impugna, poi, lart. 3 della legge regionale n. 42 del 2008 che prevede listituzione, entro i limiti di potenza autorizzabile ai sensi del precedente art. 2, di una riserva strategica fino al 20% per ciascuna fonte di energia rinnovabile da destinare ad azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale.
In particolare, lAvvocatura censura la norma regionale nella parte in cui essa prevede che la suddetta riserva potrà essere variamente utilizzata dalla Regione: da un lato, per stipulare accordi con operatori nel settore dellenergia, preferibilmente «con partenariato calabrese, che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese, anche nella componentistica energetica»; dallaltro, «per assegnare quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi».
La difesa erariale ritiene che in tal modo il legislatore regionale avrebbe previsto una corsia preferenziale di accesso al mercato per determinati soggetti in violazione degli artt. 41 e 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento a tale ultimo parametro assumerebbero rilievo il principio della libertà della produzione di energia elettrica sancito dallart. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica) e il principio di cui allart. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, che pone il divieto di subordinare lautorizzazione allinstallazione di impianti di produzione di energia alternativa a misure di compensazione a favore della Regione.
1.4 − Lart. 5, commi 2 e 3, viene impugnato nella parte in cui prevede la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore delle norme contenute nella legge regionale n. 42 del 2008 alle quali, pertanto, viene attribuita efficacia retroattiva.
Tale previsione contrasterebbe con i principi di buona fede, affidamento e certezza del diritto, nonché con lart. 97 della Costituzione, in quanto impedisce lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso, sede naturale di ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti negli stessi. Risulterebbero, altresì, violati gli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che impongono la conclusione dei suddetti procedimenti con un provvedimento motivato.
1.5 − Ulteriore censura è poi proposta nei confronti del punto 2.3 dellAllegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 2008, il quale individua un elenco di tipologie di impianti (con potenza nominale inferiore o uguale a 500 Kwe) soggetti alla sola disciplina della denuncia di inizio attività (DIA).
Tale previsione, a parere della difesa erariale, sarebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di energia, fissato dallart. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e, quindi, con lart. 117, terzo comma, della Costituzione.
La disposizione statale richiamata prevede, per effetto dellart 2, comma 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), delle soglie di potenza di energia diverse da quelle individuate dal legislatore regionale consentendo la loro modifica solo ad opera di un decreto...
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