n. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2016 -

Ricorso, ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;

fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Basilicata, (C.F. 80002950766) in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1 della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18, pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2016, avente ad oggetto «Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili» in relazione all'art. 117, comma 3 Cost. La legge regionale n. 18 del 5 agosto 2016 della Regione Basilicata reca norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La disciplina regionale appare quindi diretta a regolare i processi autorizzatori riguardanti una categoria ben determinata di infrastrutture dedicate al trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica in apparente rispetto del riparto di competenze legislative fissato dell'art. 117, comma 3 Cost. che, come noto, assegna allo Stato il compito dell'elaborazione dei principi fondamentali regolanti la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Corte costituzionale 383 del 2005, 124 del 2010, 215 del 2015 e 158 del 2016). La conformita' al dettato costituzionale risulta tuttavia meramente apparente ove si consideri che l'introduzione di una soglia di riferimento (150.000 Volt) nella individuazione degli impianti i cui processi autorizzatori sono disciplinati a livello regionale, lascia scoperte tutta una serie di infrastrutture energetiche che, pur non essendo ricomprese in quelle facenti parte della rete di trasporto nazionale necessitano comunque di un indirizzo regolatorio da parte dell'ente regionale. Si premette che gia' il titolo...

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