Sentenza nº 383 da Constitutional Court (Italy), 14 Ottobre 2005

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione14 Ottobre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.383

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††††††††† Presidente

- Fernanda†††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† † Giudice

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 1-ter comma 2; 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, promossi con due ricorsi rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento, notificati il 27 dicembre 2003 e il 30 dicembre 2003, entrambi depositati in cancelleria il 2 gennaio 2004 ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro ricorsi 2004; dellíart. 1, comma 2, lettera c); comma 4, lettere c) e f); comma 7, lettere g), h) e i); comma 8, lettera a), punto 3 e punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 24, lettera a), il quale sostituisce líart. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dellíart. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introducendovi altresÏ i commi 4-bis e 4-ter; comma 33; comma 56; comma 57; comma 58; commi da 77 a 84; comma† 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonchÈ delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), promossi con due ricorsi rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento, notificati lí11 novembre 2004 e il 15 novembre 2004, depositati in cancelleria il 17 novembre 2004 e il 18 novembre 2004 ed iscritti ai nn. 107 e 109 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonchÈ gli atti di intervento dellí Enel s.p.a.;

udito nellíudienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Giuseppe de Vergottini per líEnel s.p.a., Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e líavvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Regione Toscana, con ricorso notificato il 27 dicembre 2003, depositato il 2 gennaio 2004 e iscritto al n. 1 del registro ricorsi del 2004, ha impugnato líart. 1, commi 1 e 3, e líart. 1-sexies, commi 1, 2 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonchÈ del principio di leale collaborazione.

    Premette la ricorrente che líart. 1, commi 1 e 3, del decreto impugnato attribuisce al Ministro delle attivit‡ produttive, di concerto con il Ministro dellíambiente e della tutela del territorio, la competenza ad autorizzare líesercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di qualit‡ dellíaria sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, fino al 30 giugno 2005.

    Sostiene la Regione che líaccentramento in capo allo Stato di tali competenze violerebbe líart. 117 Cost., il quale riserva alla potest‡ legislativa concorrente la disciplina della ìproduzione, trasporto e distribuzione nazionale dellíenergiaî, nonchÈ líart. 118 Cost., il quale imporrebbe che fosse la Regione ad allocare líesercizio delle funzioni amministrative in tale materia.

    Peraltro, aggiunge la ricorrente, anche qualora si dovesse ritenere che esigenze unitarie impongano un esercizio unitario delle funzioni in tale materia, la disposizione censurata sarebbe comunque incostituzionale, in quanto non prevede alcuna forma di intesa con le Regioni, cosÏ violando il principio di leale collaborazione individuato da questa Corte quale presupposto per líattrazione in capo allo Stato di una funzione amministrativa insieme a quella legislativa nelle materie attribuite alla competenza regionale.

    La ricorrente censura altresÏ líart. 1-sexies, commi 1 e 2, in quanto attribuirebbero allo Stato la competenza a rilasciare le autorizzazioni per la costruzione e líesercizio di tutti gli impianti della rete nazionale di trasporto dellíenergia, lasciando alle Regioni solo le funzioni concernenti gli impianti non rientranti nella rete nazionale. Tali previsioni non terrebbero conto delle nuove attribuzioni affidate alle Regioni dallíart. 117, terzo comma, Cost. in materia di energia, il quale non esclude la competenza regionale per la rete nazionale. Inoltre, risulterebbero violate anche le competenze regionali nelle materie del ìgoverno del territorioî e della ìtutela della saluteî, anchíesse attribuite alla potest‡ legislativa concorrente.

    Ancora, secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate contrasterebbero con líart. 118 Cost., perchÈ nelle materie attribuite alla potest‡ concorrente líallocazione delle funzioni amministrative, nel rispetto dei principÓ fondamentali determinati dallo Stato, spetterebbe alle Regioni.

    In ogni caso, anche ove si ravvisassero esigenze di esercizio unitario al livello statale delle funzioni amministrative, la mancata previsione di uníintesa con le Regioni renderebbe la norma incostituzionale. Non sarebbe infatti sufficiente la previsione dellíart. 1-sexies, comma 6, di acquisizione di un semplice parere, comunque contemplato non per tutti i procedimenti autorizzativi ma solo per quelli relativi alle opere inserite nel programma triennale di sviluppo che interessino il territorio di pi˘ Regioni.

    Líart. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale prevede specificamente che con successivo d.P.R., su proposta del Ministro delle attivit‡ produttive, siano emanate norme sul procedimento e siano individuate le autorit‡ competenti al rilascio dellíautorizzazione, nonchÈ gli atti che sono sostituiti dallíautorizzazione medesima, violerebbe altresÏ líart. 117, sesto comma, Cost. Esso, infatti, attribuirebbe ad un atto statale di natura regolamentare il compito di dettare norme in una materia che non rientra nella potest‡ legislativa esclusiva dello Stato.

    Infine, la Regione Toscana impugna il comma 8 dellíart. 1-sexies, il quale disciplina il procedimento preordinato alla costruzione e allíesercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, stabilendo che si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55. Tale disciplina, prevedendo il rilascio di uníautorizzazione unica di competenza del Ministero delle attivit‡ produttive, ponendo termini perentori per la definizione del procedimento e sospendendo le norme che disciplinano le modalit‡ tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, inciderebbe sulla potest‡ legislativa regionale in materia di energia, in violazione dellíart. 117, terzo comma, Cost. Essa, infatti, regolerebbe direttamente la materia attraverso norme di dettaglio, interferendo cosÏ illegittimamente sulla potest‡ legislativa regionale.

    La normativa in questione, inoltre, inciderebbe anche sulla materia del ìgoverno del territorioî, per líimpatto delle opere sullíassetto urbanistico, vanificando la legislazione regionale in materia, anche in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni, i quali dovrebbero limitarsi ad esprimere un parere la cui mancanza non impedisce la conclusione del procedimento istruttorio entro il termine perentorio di 180 giorni.

  2. ñ Si Ë costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito innanzitutto la inammissibilit‡ delle censure rivolte contro le disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003 non modificate in sede di legge di conversione. Tali censure risulterebbero, infatti, tardive.

    Nel merito, líAvvocatura dello Stato ritiene le censure infondate.

    Sostiene infatti la difesa erariale che costituirebbe principio fondamentale della materia quello enunciato nellíart. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dellíenergia elettrica), il quale affida al Ministro dellíindustria il compito di assicurare líefficienza del sistema elettrico nazionale, nonchÈ la sicurezza del medesimo al fine di salvaguardare la continuit‡ della fornitura e la sua economicit‡.

    Líefficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe, ad avviso dellíAvvocatura dello Stato, allíordine pubblico, e pertanto si tratterebbe di materia che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale di cui allíart. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Essa atterrebbe, inoltre, alla competenza legislativa di cui alla lettera m) del medesimo secondo comma dellíart. 117, in quanto la continuit‡ dellíerogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e...

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