LEGGE REGIONALE 31 luglio 2008, n. 42 - Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (contributi alle fondazioni orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana). Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (costituzione della Mediateca regionale toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 dell'8 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La presente legge concorre alla riorganizzazione degli enti e delle partecipazioni regionali sostenendo la fusione, avviata a seguito della deliberazione del consiglio regionale 23 luglio 2008, n. 54 (direttive relative alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana, ai sensi della legge regionale dell'8 febbraio 2008, n. 5, art. 14), della Fondazione Mediateca regionale toscana, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (Costituzione della Mediateca regionale toscana), di seguito denominata MRT, per incorporazione nella Fondazione Sistema Toscana di cui alla deliberazione del consiglio regionale 2 luglio 2003, n. 121, di seguito denominata FST.

Art. 2.

Contributi 1. La Regione eroga un contributo ordinario annuale per concorrere al funzionamento di FST nella misura stabilita annualmente con deliberazione della giunta regionale sulla base del bilancio di previsione annuale presentato dalla fondazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.

  1. Per la realizzazione di attivita' di FST che rivestano interesse regionale, possono essere concessi specifici contributi.

  2. A tal fine FST presenta al consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno il proprio programma di attivita' per l'anno successivo, elaborato sulla base degli indirizzi e degli atti della programmazione regionale.

  3. Il consiglio regionale, esaminato il programma e valutatane la conformita' ai propri indirizzi ed agli atti di programmazione regionale, definisce l'entita' dei contributi.

    Art. 3.

    Procedure di bilancio 1. FST presenta alla giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario che contiene le indicazioni relative al triennio successivo.

  4. FST presenta alla giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

    Art. 4.

    Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale:

    1. assegna a FST, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo annuale per concorrere al...

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